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Per recuperare un credito il creditore può attivarsi tramite l’assistenza di un legale o dell’Ufficio Legale di Swiss Chamber. Swiss Chamber, infatti, offre il proprio supporto a tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovano nella condizione di dover recuperare un proprio credito nei confronti di una persona fisica o giuridica.
Per recuperare un credito in Italia il creditore può attivarsi tramite due fasi ben contraddistinte: la c.d. fase stragiudiziale e la c.d. fase giudiziale.
La prima fase può essere liberamente svolta da un avvocato, da una società di recupero crediti o dall’Ufficio Legale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia.
Come funziona?
L’Ufficio Legale si occupa, dell’intera fase stragiudiziale che consiste nell’analisi del titolo creditizio, ovvero nella validità dello stesso al fine di poter procedere contro il debitore. Nel contempo vengono svolte tutte le ricerche di carattere commerciale-patrimoniale relative al debitore (visure camerali – visure ipocatastali – rapporti informativi dettagliati) così da verificare lo stato in cui versa il debitore nonché la sua situazione patrimoniale.
Successivamente viene predisposto un primo sollecito da indirizzarsi al debitore con il quale gli si richiede l’adempimento alle obbligazioni assunte con il creditore svizzero ovvero il pagamento delle prestazioni ricevute (merce, trasporti, cure mediche ecc.).
Se a seguito del predetto invio, l’inerzia del debitore persiste, l’Ufficio Legale di Swiss Chamber predispone un atto di diffida ed ingiunzione di pagamento con significazione di credito che viene notificato per il tramite degli Ufficiali Giudiziari competenti direttamente nelle mani del debitore.
La predetta fase stragiudiziale può esaurirsi positivamente o negativamente.
Nella prima ipotesi il debitore propone all’Ufficio Legale un piano di pagamento che viene sottoposto al creditore svizzero il quale è libero di accettare o rifiutare tale proposta. In questa ipotesi il debitore non è liberato sino al pagamento integrale del debito (comprensivo del capitale, degli interessi legali o convenzionali, delle spese sostenute per il recupero del credito).
Nella seconda ipotesi, invece, per il recupero del credito il creditore è costretto a proseguire con la fase giudiziale.
L’ordinamento italiano, a differenza di quello svizzero, prevede che la predetta fase possa essere azionata dal creditore, solo tramite l’officio obbligatorio di un avvocato (se non per somme di minima entità).
Pertanto, si forniscono anzi tutto delle indicazioni operative per il recupero dei crediti, fermo restando che per procedere sarà comunque necessario nominare un avvocato che in ogni singola fattispecie potrà consigliare la strategia migliore.
In primo luogo, si precisa che i tempi della giustizia italiana sono differenti secondo il Tribunale adito, ed a volte sono purtroppo lunghi.
Pertanto qualora il debitore risultasse non solvibile, l’azione giudiziaria a tutela del credito si tradurrebbe in un inutile aggravio di spese. Quindi, soprattutto laddove il credito fosse cospicuo, converrebbe preliminarmente fare un’indagine socio-economica sul debitore, ad esempio per il tramite dell’Ufficio Legale di Swiss Chamber come sopra illustrato: sulla scorta di tale esame il creditore potrà valutare l’opportunità di rivolgersi ad un legale, per seguire la fase di recupero coatto del credito, che si snoda nelle fasi che seguono.
Per il recupero di un credito nei confronti di debitore con sede in Svizzera, il creditore non ha l’obbligo di rivolgersi a un legale. Egli può attivarsi anche direttamente o tramite delle società d’incasso. A fronte dei tecnicismi giuridici e processuali, l’intervento di un legale appare frequentemente non soltanto opportuno ma necessario.
Le fasi della procedura di recupero di un credito sono divisibili in una prima fase extragiudiziale e quindi, se questa non permette di ottenere un risultato, una fase esecutiva / giudiziaria.
Quale primo passo, vi è la valutazione della documentazione in possesso del creditore, attestante la sua pretesa. Tale esame è indispensabile all’inizio, al fine di valutare la solidità documentale della posizione creditoria e nel contempo quale sarà la procedura applicabile.
Parallelamente, appare pure indispensabile procedere con una verifica, nei limiti di quanto concesso dall’ordinamento svizzero, della situazione patrimoniale del debitore. A questo riguardo, in Svizzera è ottenibile dall’Ufficio esecuzioni competente un estratto delle procedure esecutive pendenti, ai vari stadi, nei confronti del debitore. Se risultano esservi già tali procedure o degli attestati carenza beni, si impone massima cautela prima di investire tempo e denaro in ulteriori sforzi, in quanto vi è il rischio di non ottenere risultato concreto alla fine.
Esperite o parallelamente all’esperimento delle valutazioni di cui sopra, il primo intervento concreto nei confronti del debitore è l’invio da parte del legale di un primo scritto raccomandato di messa in mora, con richiesta di pagamento o adempimento delle obbligazioni assunte, in un determinato termine.
Nel caso di pretesa pecuniaria, decorso infruttuoso il termine di pagamento, si può procedere con una domanda di esecuzione tramite l’ufficio competente, che emette precetto esecutivo nei confronti del debitore. Certa l’opposizione interposta a tale precetto dal debitore, che comporta una semplice firma e indicazione di “opposizione” sul precetto esecutivo medesimo. Questo viene iscritto comunque sull’elenco esecuzioni e ha un effetto di pressione sul debitore, oltre a interrompere il termine di prescrizione.
È ovviamente possibile che tra le parti si apra una negoziazione per una soluzione transattiva, dunque con un accordo su un determinato importo e un suo piano di pagamento. Per l’allestimento di tale accordo, appare necessario l’intervento di legale di modo che lo stesso permetta di garantire al meglio la posizione del creditore. Va in particolare evitato il rischio che con l’accordo il creditore si veda perdere propri diritti e possibilità di iniziativa in caso di mancato rispetto dell’accordo medesimo.
Nell’ipotesi in cui non è praticabile l’accordo transattivo, vi è la necessità di procedere in via giudiziale dinnanzi alla Pretura competente, se non altrimenti stabilito, al foro del debitore. In termini del tutto riassuntivi, le vie possibili sono le seguenti:
Tutte le decisioni scaturenti da tali procedure possono essere oggetto d’impugnativa; quando queste sono divenute definitive, vi è la possibilità di continuare la procedura esecutiva, iniziata con il precetto esecutivo: con la domanda di pignoramento o fallimento del debitore, se persona fisica nel primo caso, se persona giuridica nel secondo.