In Italia, le attività economiche sono generalmente svolte sotto forma di società suddivise in due grandi categorie: le società di persone e le società di capitali. Le due principali forme di società di capitali in Italia sono la società per azioni (S.p.A.) e la società a responsabilità limitata (S.r.l.), che possono essere assimilate rispettivamente alla società anonima e alla società a garanzia limitata svizzere.
Sia nelle S.p.A. che nelle S.r.l. la responsabilità personale dei soci è limitata, infatti – salvo in casi estremi – per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
L’iter per la costituzione di una S.p.A. e di una S.r.l. è sostanzialmente analogo ed entrambe le società possono essere costituite da un socio unico; per la S.r.l. è possibile prevedere nello statuto una governance più agile, con l’adozione delle decisioni dei soci e degli amministratori mediante consultazione scritta. In entrambi i casi la costituzione avviene con un atto pubblico, sottoscritto davanti a un notaio, nel quale i soci definiscono lo statuto, nominano gli organi di amministrazione e controllo e liberano il capitale iniziale della società, di regola mediante deposito presso un conto corrente bancario. A tal riguardo, la quota minima di capitale sociale per la S.p.A. è pari ad euro 50.000,00 mentre per le S.r.l. è pari ad euro 10.000,00 (a determinate condizioni l’ammontare del capitale sociale può essere anche inferiore ad euro 10.000,00 ma pari almeno ad un euro). L’atto pubblico dovrà poi essere inoltrato al Registro delle Imprese competente rispetto al luogo in cui la società ha fissato la propria sede legale per l’iscrizione della società stessa. Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista la personalità giuridica.
Generalmente gli organi della S.p.A. sono l’assemblea degli azionisti, il consiglio d’amministrazione (o l’amministratore unico) e il collegio sindacale.
Per quanto riguarda la revisione legale dei conti, questa può essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in un apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.
Gli organi della S.r.l. sono invece l’assemblea dei soci e il consiglio d’amministrazione (o l’amministratore unico). La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti è obbligatoria solo in presenza di specifiche circostanze indicate dal Codice Civile Italiano. Se lo statuto della S.r.l. non prevede diversamente, l’organo di controllo è monocratico (c.d. sindaco unico).
La valutazione sulla costituzione di società italiane da parte di stranieri deve essere preceduta dalla verifica della sussistenza del “principio di reciprocità”: vi è reciprocità quando un paese estero accorda al cittadino italiano un diritto uguale o molto simile a quello che un suo cittadino chiede di esercitare in Italia. In alcuni casi non risulta necessario procedere ad alcuna verifica di reciprocità, ad esempio nel caso di cittadini di paesi membri dell’Unione Europea o di paesi con cui l’Italia ha siglato particolari accordi internazionali, ovvero di paesi membri dell’EFTA (European Free Trade Association).
Qualora la società intenda assumere del personale straniero, occorre tenere conto delle limitazioni di legge quanto all’assunzione di personale proveniente da stati non membri dell’Unione Europea. L’assunzione di personale comunitario è per contro sostanzialmente libera per il principio di libera circolazione vigente nell’ambito dell’Unione Europea.
In Svizzera, le attività economiche sono generalmente svolte sotto forma di società suddivise in due grandi famiglie: le società di persone e le società di capitale. Le due principali forme di società di capitale in Svizzera sono la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (Sagl), che possono essere assimilate alla società per azioni rispettivamente alla società a responsabilità limitata italiane. Le società di capitale presentano un duplice sostanziale vantaggio per l’imprenditore. Il trasferimento di quote sociali e l’adesione di nuovi soci è più semplice, ciò che facilita processi quali la vendita della società o l’entrata di finanziatori. Inoltre, la responsabilità personale dei soci è limitata – salvo casi estremi – al solo capitale sociale, ciò che permette una migliore gestione del rischio d’impresa.
La costituzione di una SA e di una Sagl è sostanzialmente analoga. Entrambe avvengono con un atto pubblico davanti a un notaio nel quale i promotori (in Svizzera, entrambe le forme societarie possono essere costituite da un socio unico) definiscono gli statuti e gli organi e liberano il capitale, di regola mediante deposito presso una banca (la quota minima è di CHF 100'000.- per la SA e di CHF 20'000.- la Sagl) oppure mediante apporto in natura di beni. In questo caso, è necessario coinvolgere un perito revisore che verifichi che la relazione di costituzione sia completa e conforme alla realtà. L’atto pubblico dovrà poi essere inoltrato al Registro di Commercio per l’iscrizione della società.
La legge svizzera prevede quali organi della SA l’assemblea degli azionisti (rispettivamente dei soci nel caso della Sagl), il consiglio d’amministrazione (rispettivamente la gerenza per la Sagl) e l’ufficio di revisione. Nel caso di piccole imprese è possibile rinunciare alla nomina dell’ufficio di revisione. Per contro, a differenza dell’Italia, non esiste in Svizzera la figura del collegio sindacale.
La costituzione di società svizzere da parte di stranieri è di principio consentita, fatte salve alcune limitazioni, in particolare qualora la società intenda acquistare immobili. È però necessario che almeno un rappresentante del consiglio ovvero un direttore (i quali però non devono forzatamente essere soci) sia residente in Svizzera.
Qualora la società intenda assumere del personale straniero, occorre tenere conto delle limitazioni di legge quanto all’assunzione di personale proveniente da stati non membri dell’Unione Europea. L’assunzione di personale comunitario è per contro sostanzialmente libera per effetto degli accordi di libera circolazione conclusi tra la Svizzera e gli stati dell’Unione Europea.