Desideri recuperare un credito?

Desideri recuperare un credito?

Per recuperare un credito il creditore può attivarsi tramite l’assistenza di un legale o dell’Ufficio Legale di Swiss Chamber. Swiss Chamber, infatti, offre il proprio supporto a tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovano nella condizione di dover recuperare un proprio credito nei confronti di una persona fisica o giuridica.

Per recuperare un credito in Italia il creditore può attivarsi tramite due fasi ben contraddistinte: la c.d. fase stragiudiziale e la c.d. fase giudiziale.

La prima fase può essere liberamente svolta da un avvocato, da una società di recupero crediti o dall’Ufficio Legale di Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia.

Come funziona?

L’Ufficio Legale si occupa, dell’intera fase stragiudiziale che consiste nell’analisi del titolo creditizio, ovvero nella validità dello stesso al fine di poter procedere contro il debitore. Nel contempo vengono svolte tutte le ricerche di carattere commerciale-patrimoniale relative al debitore (visure camerali – visure ipocatastali – rapporti informativi dettagliati) così da verificare lo stato in cui versa il debitore nonché la sua situazione patrimoniale.

Successivamente viene predisposto un primo sollecito da indirizzarsi al debitore con il quale gli si richiede l’adempimento alle obbligazioni assunte con il creditore svizzero ovvero il pagamento delle prestazioni ricevute (merce, trasporti, cure mediche ecc.).

Se a seguito del predetto invio, l’inerzia del debitore persiste, l’Ufficio Legale di Swiss Chamber predispone un atto di diffida ed ingiunzione di pagamento con significazione di credito che viene notificato per il tramite degli Ufficiali Giudiziari competenti direttamente nelle mani del debitore.

La predetta fase stragiudiziale può esaurirsi positivamente o negativamente.

Nella prima ipotesi il debitore propone all’Ufficio Legale un piano di pagamento che viene sottoposto al creditore svizzero il quale è libero di accettare o rifiutare tale proposta. In questa ipotesi il debitore non è liberato sino al pagamento integrale del debito (comprensivo del capitale, degli interessi legali o convenzionali, delle spese sostenute per il recupero del credito).

Nella seconda ipotesi, invece, per il recupero del credito il creditore è costretto a proseguire con la fase giudiziale.

L’ordinamento italiano, a differenza di quello svizzero, prevede che la predetta fase possa essere azionata dal creditore, solo tramite l’officio obbligatorio di un avvocato (se non per somme di minima entità).

Pertanto, si forniscono anzi tutto delle indicazioni operative per il recupero dei crediti, fermo restando che per procedere sarà comunque necessario nominare un avvocato che in ogni singola fattispecie potrà consigliare la strategia migliore.

In primo luogo, si precisa che i tempi della giustizia italiana sono differenti secondo il Tribunale adito, ed a volte sono purtroppo lunghi.

Pertanto qualora il debitore risultasse non solvibile, l’azione giudiziaria a tutela del credito si tradurrebbe in un inutile aggravio di spese. Quindi, soprattutto laddove il credito fosse cospicuo, converrebbe preliminarmente fare un’indagine socio-economica sul debitore, ad esempio per il tramite dell’Ufficio Legale di Swiss Chamber come sopra illustrato: sulla scorta di tale esame il creditore potrà valutare l’opportunità di rivolgersi ad un legale, per seguire la fase di recupero coatto del credito, che si snoda nelle fasi che seguono.

  1. Il primo passo è costituito dall’ottenimento di un idoneo titolo esecutivo, cioè un atto giudiziario che permetta poi per il tramite di Ufficiali giudiziari di agire su impulso del creditore per il recupero forzoso delle somme. Esso può essere di natura giudiziale (una sentenza, una ordinanza provvisoriamente esecutiva, un decreto ingiuntivo provvisoriamente o definitivamente esecutivo ecc. ecc.) ovvero di natura stragiudiziale (assegno – cambiale - mutuo ipotecario).
  • Tra i titoli di natura giudiziale, particolare importanza assumono per i decreti ingiuntivi, che possono essere emessi laddove il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) e di esso vi sia prova scritta. Sono prove scritte idonee all’emissione di un decreto ingiuntivo anche le polizze, le promesse unilaterali, i telegrammi e, per gli imprenditori commerciali, gli estratti autentici delle scritture contabili, appositamente bollate e vidimate. Possono dare ingresso a un decreto ingiuntivo addirittura provvisoriamente esecutivo, i crediti fondati sulle cambiali, sugli assegni bancari, sugli assegni circolari, sui certificati di liquidazione di borsa e sugli atti ricevuti da Notaio o altro Pubblico Ufficiale. I tempi medi per l’emissione di un decreto ingiuntivo telematico (introdotto con il "Processo Civile Telematico", inteso come il sistema di servizi informatici che, gradualmente, diventato realtà dal 30 giugno 2014) oscillano tra i 15 e 20 giorni.
  • Tra i titoli di formazione stragiudiziale assumono rilievo le cambiali e gli assegni “protestati” che se azionati entro certi termini valgono come titoli esecutivi mentre in caso di decadenza da detti termini possono essere utilizzati come prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo;
  1. In secondo luogo i titoli devono essere muniti della formula esecutiva che si ottiene dopo la pronuncia di una sentenza, oppure per il decreto ingiuntivo nel caso di mancata opposizione o di provvisoria esecuzione (cioè l’invito rivolto a tutti gli Ufficiali giudiziari di eseguire il titolo) e notificati al debitore, eventualmente in uno con il relativo atto di precetto primo atto esecutivo (con il quale il creditore invita il debitore a soddisfare spontaneamente il debito, entro un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento del precetto).
  2. In seguito, il creditore potrà iniziare l’azione esecutiva vera e propria, aggredendo il patrimonio del debitore, optando per una esecuzione che, a secondo del bene colpito, può distinguersi in pignoramento mobiliare o immobiliare, o presso terzi (es. devo avere da Tizio euro 100 che a sua volta deve averli da Caio, potrò agire nei confronti di Caio affinché paghi a me quanto deve dare a Tizio). In ogni caso l’esecuzione è poi caratterizzata e scandita da fasi che seguono il pignoramento, che sono la vendita dei beni, l’assegnazione e la distribuzione del ricavato. I tempi di dette procedure sono piuttosto lunghi, soprattutto per il numero eccessivo di azioni pendenti sui vari Tribunali, anche se l’introduzione del Processo Civile Telematico le ha di fatto velocizzate.

Desideri recuperare un credito?

Per il recupero di un credito nei confronti di debitore con sede in Svizzera, il creditore non ha l’obbligo di rivolgersi a un legale. Egli può attivarsi anche direttamente o tramite delle società d’incasso. A fronte dei tecnicismi giuridici e processuali, l’intervento di un legale appare frequentemente non soltanto opportuno ma necessario.

Le fasi della procedura di recupero di un credito sono divisibili in una prima fase extragiudiziale e quindi, se questa non permette di ottenere un risultato, una fase esecutiva / giudiziaria.

Quale primo passo, vi è la valutazione della documentazione in possesso del creditore, attestante la sua pretesa. Tale esame è indispensabile all’inizio, al fine di valutare la solidità documentale della posizione creditoria e nel contempo quale sarà la procedura applicabile.

Parallelamente, appare pure indispensabile procedere con una verifica, nei limiti di quanto concesso dall’ordinamento svizzero, della situazione patrimoniale del debitore. A questo riguardo, in Svizzera è ottenibile dall’Ufficio esecuzioni competente un estratto delle procedure esecutive pendenti, ai vari stadi, nei confronti del debitore. Se risultano esservi già tali procedure o degli attestati carenza beni, si impone massima cautela prima di investire tempo e denaro in ulteriori sforzi, in quanto vi è il rischio di non ottenere risultato concreto alla fine.

Esperite o parallelamente all’esperimento delle valutazioni di cui sopra, il primo intervento concreto nei confronti del debitore è l’invio da parte del legale di un primo scritto raccomandato di messa in mora, con richiesta di pagamento o adempimento delle obbligazioni assunte, in un determinato termine.

Nel caso di pretesa pecuniaria, decorso infruttuoso il termine di pagamento, si può procedere con una domanda di esecuzione tramite l’ufficio competente, che emette precetto esecutivo nei confronti del debitore. Certa l’opposizione interposta a tale precetto dal debitore, che comporta una semplice firma e indicazione di “opposizione” sul precetto esecutivo medesimo. Questo viene iscritto comunque sull’elenco esecuzioni e ha un effetto di pressione sul debitore, oltre a interrompere il termine di prescrizione.

È ovviamente possibile che tra le parti si apra una negoziazione per una soluzione transattiva, dunque con un accordo su un determinato importo e un suo piano di pagamento. Per l’allestimento di tale accordo, appare necessario l’intervento di legale di modo che lo stesso permetta di garantire al meglio la posizione del creditore. Va in particolare evitato il rischio che con l’accordo il creditore si veda perdere propri diritti e possibilità di iniziativa in caso di mancato rispetto dell’accordo medesimo.

Nell’ipotesi in cui non è praticabile l’accordo transattivo, vi è la necessità di procedere in via giudiziale dinnanzi alla Pretura competente, se non altrimenti stabilito, al foro del debitore. In termini del tutto riassuntivi, le vie possibili sono le seguenti:

  • in presenza di un riconoscimento di debito, vi è la possibilità di una procedura sommaria semplificata, indipendentemente dall’importo;
  • in caso di credito incontestato, è data la possibilità di una procedura pure sommaria, per caso manifesto, indipendentemente dall’importo;
  • per crediti inferiori a CHF 30'000.-, vi è una procedura semplificata che presuppone un solo scambio di allegati scritti, differentemente dalla procedura ordinaria (necessaria per importi superiori a CHF 30'000.-) che vede 4 scambi di allegati. In entrambi i casi si deve dapprima fare una procedura di conciliazione preventiva.

Tutte le decisioni scaturenti da tali procedure possono essere oggetto d’impugnativa; quando queste sono divenute definitive, vi è la possibilità di continuare la procedura esecutiva, iniziata con il precetto esecutivo: con la domanda di pignoramento o fallimento del debitore, se persona fisica nel primo caso, se persona giuridica nel secondo.