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Il sistema di tassazione Svizzero

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LE IMPOSTE IN SVIZZERA

Il sistema di tassazione svizzero (in generale)

In Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni (26) e i Comuni (circa 2'800).

Il diritto di queste collettività pubbliche di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, le collettività non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltre misura. Pertanto la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura federale della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti nell'articolo 3 della Costituzione come segue:

"I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione".

Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

a) la Confederazione può prelevare soltanto le imposte che le pokie machines sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale;

b) i Cantoni sono liberi di play real pokies online scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate play casino imposte o le riservi alla Confederazione.

Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal loro Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata.

La Legislazione svizzera in materia fiscale è caratterizzata dai seguenti principi ancorati nella Costituzione federale:

a) principio dell’uguaglianza giuridica;
b) principio della libertà economica;
c) principio della proprietà;
d) principio della libertà di credo e di coscienza;
e) divieto della doppia imposizione intercantonale;
f) divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.
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