PROVVEDIMENTI E DECISIONI STRANIERE
Riconoscimento
I provvedimenti e le decisioni straniere sono, di norma, riconosciuti in Svizzera se (i) il tribunale o l’autorità dello Stato estero che ha pronunciato il provvedimento o la decisione era competente, (ii) il provvedimento o la decisione non può essere impugnato/a con un rimedio giuridico ordinario o è definitivo/a, e (iii) non vi è alcun motivo di rifiuto (vedi sotto).
Rifiuto del riconoscimento
Provvedimenti e decisioni straniere non possono essere riesaminati nel merito dal giudice svizzero, ma si nega loro il riconoscimento per precisi motivi, ossia:
1. il provvedimento o la decisione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero;
2. una parte prova, che:
a) non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, salvo che si sia costituita in giudizio incondizionatamente;
b) il provvedimento o la decisione è stato/a emessa/a in violazione di principi fondamentali del diritto processuale svizzero, segnatamente in violazione del diritto della parte di essere sentita;
c) una causa tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo con una decisione che soddisfa i presupposti di riconoscimento in Svizzera.
Esecuzione
I provvedimenti o le decisioni straniere riconosciuti/e, come qui sopra esposto, sono dichiarati esecutivi ad istanza della parte interessata.
Ovviamente, possono essere dichiarate esecutive le decisioni che condannano la parte soccombente ad una prestazione (per esempio, ad un pagamento o ad adempiere altri obblighi precisi risultanti da un contratto), che la obbligano a non intraprendere un’azione illecita precisata, o che la obbligano a tollerare una certa azione della parte che ha vinto la causa. Viceversa, non richiedono l’esecuzione e, di conseguenza, non sono esecutive, le cosiddette decisioni dichiarative (per esempio, la sentenza che constata l’illiceità di un’azione) e le cosiddette decisioni costitutive, che costituiscono o annullano un rapporto giuridico (per esempio, la sentenza di divorzio che annulla il legame matrimoniale, la dichiarazione di nullità di un testamento).
Procedura
La procedura di riconoscimento e/o di esecuzione dei provvedimenti e delle decisioni straniere è disciplinata dal diritto cantonale , eccezione fatta per l’esecuzione delle condanne a pagare una certa somma o a prestare una garanzia, dove la procedura è casino disciplinata dal diritto federale .
L’istanza di riconoscimento e/o di esecuzione deve essere inoltrata all’autorità (giudiziaria o amministrativa) competente del Cantone in cui la decisione straniera è fatta valere.
La parte che si oppone all’istanza deve essere sentita.
Nell’ambito della procedura di riconoscimento, ovvero di “exequatur”, il giudice svizzero non riesamina la decisione straniera nel merito, ma si limita a controllare che i motivi per un rifiuto del riconoscimento (vedi sopra) non si siano verificati e che determinate regole processuali siano state osservate. Inoltre, il giudice svizzero esamina se il tribunale straniero era competente, secondo il diritto internazionale svizzero o le convenzioni internazionali applicabili nel caso concreto, ad emanare la decisione. Questo non succede, però, per le decisioni provenienti dalla maggior parte dei Paesi europei. Infatti, per quanto riguarda le decisioni prese dai tribunali dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Lugano (vedi qui sotto), il giudice svizzero non è autorizzato a controllare se il tribunale straniero era competente o meno.
Nel caso in cui una decisione straniera è fatta valere in via preliminare, la stessa autorità svizzera adita può procedere alla delibazione della decisione straniera. Per esempio, il giudice svizzero, al quale è chiesto di condannare un ex coniuge al pagamento degli alimenti all’altro ex coniuge in base ad una sentenza di divorzio straniera, dovrà, in via preliminare, riconoscere o meno la sentenza straniera. Ugualmente, il giudice svizzero al quale un creditore chiede il rigetto dell’opposizione fatta dal debitore contro la domanda d’esecuzione del creditore in Svizzera in base ad una sentenza straniera, che condanna il debitore ad un pagamento in favore del creditore, dovrà, in via preliminare, decidere se riconoscere la sentenza straniera.
Documenti
All’istanza di riconoscimento e/o di esecuzione sono da allegare:
(i) una copia autenticata della decisione straniera;
(ii) un attestato dell’autorità straniera competente che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o che è definitiva;
(iii) in caso di sentenza in contumacia, un documento comprovante che la parte contumace è stata citata regolarmente e nei termini di legge per presentare la propria difesa;
(iv) traduzioni asseverate dei documenti sopra indicati nella lingua ufficiale del Cantone svizzero nel quale si chiede il riconoscimento e/o l’esecuzione.
Convenzioni internazionali
In materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali e multilaterali con diversi Stati. Fra le convenzioni bilaterali, qui interessano in modo particolare quelle fra la Svizzera e l’Italia, vale a dire:
Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868;
Convenzione del 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Fra quelle multilaterali, spicca la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (cosiddetta Convenzione di Lugano), ratificata anche dalla Svizzera e dall’Italia. Essa si applica in materia civile e commerciale, con l’esclusione di: (i) stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni; (ii) fallimenti, concordati ed altre procedure affini; (iii) sicurezza sociale; e (iv) arbitrato. La Convenzione di Lugano non riguarda altre materie, in particolare, le materie fiscali, doganali ed amministrative.
Inoltre, è rilevante in materia di esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale la Convenzione conclusa all’Aja il 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale.










