DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI
Introduzione
La disciplina dei contratti è principalmente contenuta nel Codice delle Obbligazioni dove, oltre a disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di contratto, vi è una parte dedicata a singoli contratti. In alcuni casi leggi speciali integrano la disciplina del codice, come ad esempio per il contratto di locazione. Inoltre, i contratti non espressamente disciplinati dal legislatore, tra cui il leasing ed il franchising, sono regolati sia dalle disposizioni generali del Codice delle Obbligazioni sia da quelle riguardanti i singoli contratti, se applicabili per analogia.
Conclusione del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui i contraenti manifestano concordemente la loro reciproca volontà. Tale manifestazione può essere espressa o tacita. In particolare, il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta riceve l’accettazione dell’altra parte (i) entro il termine stabilito, o (ii) in mancanza di termine, nell’immediato, se tra presenti, o (iii) in tempo debito, se tra assenti. Se per la natura del contratto e le circostanze del caso non è necessaria una accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. Tuttavia, la proposta si considera non avvenuta se la revoca giunge prima della proposta, o contemporaneamente a questa, o quando sia comunicata all’altra parte prima della proposta. Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione.
Forma
Per la validità dei contratti vige, in generale, il principio di libertà della forma. In deroga a tale principio si segnala, ad esempio, la disciplina del contratto di compravendita di beni immobili dove è richiesto l'atto notarile. Se le parti convengono una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati; se è convenuta la forma scritta, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.










