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Diritto dautore

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DIRITTO D'AUTORE


Definizione
La Legge Federale sul Diritto d’Autore e sui Diritti di Protezione Affini (LDA) considera opere le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
È considerato autore la persona fisica che ha creato l’opera. Le persone giuridiche (società) possono unicamente farsi cedere i diritti d’autore. Se più persone insieme hanno creato l’opera (come sempre più spesso accade) a tutti spetta la titolarità in comune del diritto d’autore sull’opera stessa. Inoltre, tramite i cosiddetti “diritti affini” sono ugualmente protetti gli artisti interpreti, i produttori di supporti audio o audiovisivi e gli organismi di diffusione.

Presupposti per la protezione
Le opere sono protette indipendentemente dal loro valore economico o artistico o dalla loro finalità, devono potersi distinguere da altre già presenti per le loro caratteristiche e per i loro aspetti, ed esser frutto dell’ingegno umano. Sono considerate opere le creazioni intellettuali di natura artistica o letterale (incluse le opere musicali e le coreografie), i programmi per computer (software) e le opere dal contenuto scientifico o tecnico. Rientrano nell’ambito di protezione del diritto d’autore anche le raccolte o collezioni che presentano un carattere di originalità ed assoluta individualità riguardo alla tecnica di selezione e raccolta che è stata utilizzata, nonché le cosiddette opere di seconda mano (ad esempio le traduzioni o gli adattamenti), che presentano i requisiti dell’originalità e dell’individualità dell’opera. Le semplici idee, le “performance” artistiche, i concetti, che non sono incorporati in un supporto concreto, non trovano protezione. Inoltre, non sono protette dal diritto d’autore le leggi, le decisioni delle autorità e i documenti di brevetto, al fine di permetterne la libera diffusione.
Non è necessario avere la cittadinanza o la residenza in Svizzera per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore. Neppure ha rilievo il luogo dove l’opera è stata resa pubblica la prima volta o il luogo di registrazione. Difatti, grazie agli accordi internazionali stipulati dalla Svizzera, l’autore gode della protezione garantita a livello nazionale in tutti i Paesi aderenti all’accordo dei diritti d’autore (Convenzione di Berna). Il principio è che gli stranieri devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini svizzeri; ai sensi della Convenzione di Roma, entrata in vigore in Svizzera nel 1993, lo stesso vale in linea di principio anche per i diritti affini, ad eccezione dei pochi casi in cui gli Stati aderenti richiedano la garanzia della condizione di reciprocità nello Stato di provenienza.

Deposito
In Svizzera non sono necessarie particolari formalità per ottenere la protezione del diritto d’autore. Nessun deposito è dunque necessario, in quanto la protezione di un’opera sorge al momento stesso della sua creazione. Tuttavia, per potere beneficiare della protezione in alcuni Paesi esteri (per esempio negli USA) l’autore dovrà iscrivere sull’opera la sigla © (copyright) seguita dal nome dell’autore e dall’anno della prima pubblicazione.

Durata
La protezione inizia con la creazione dell’opera e si estingue 50 anni dopo la morte dell’autore, per i programmi informatici, ovvero 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opera. La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la morte dell’autore. Anche per i diritti affini la protezione si estingue dopo 50 anni dall’esecuzione dell’opera o dalla sua pubblicazione.



 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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