BREVETTI
Definizione
Il brevetto d’invenzione non è espressamente definito dalla Legge Federale sui Brevetti d’Invenzione (LBI). La giurisprudenza definisce il brevetto d’invenzione come un titolo rilasciato dallo Stato che conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare industrialmente l’invenzione, escludendo, quindi, che i terzi possano produrre, utilizzare ed importare in Svizzera l’invenzione. Titolare di un brevetto può essere l’inventore, il suo avente causa o il terzo che ne ha la proprietà ad altro titolo.
La Svizzera è un Paese particolarmente interessante nel campo della proprietà intellettuale. Le sue leggi fiscali offrono una grande flessibilità e un livello di imposizione molto competitivo. Inoltre, la velocità con cui è effettuata la verifica preliminare sulla regolarità della domanda di deposito permette di avere quanto prima una data di deposito utile per fissare il momento a partire dal quale l’invenzione non può essere più contestata dal punto di vista dell’appartenenza allo stato della tecnica.
A livello legislativo, oltre alla buona protezione offerta dalle leggi svizzere di proprietà intellettuale, trovano applicazione diverse fonti di regolamentazione internazionale: la Svizzera è parte della Convenzione sul brevetto europeo, ha recepito l’Atto sulla revisione della Convenzione sul brevetto europeo, l’Accordo sulle lingue di Londra ed è parte del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Difatti secondo il principio della territorialità, la protezione di un’invenzione conferita da un brevetto è valida unicamente entro i confini dello Stato in cui il brevetto è stato registrato. Per questo motivo la cooperazione a livello internazionale gioca un ruolo fondamentale, semplificando la procedura di registrazione dei brevetti al fine di garantire una più vasta copertura brevettuale dell’invenzione in questione.
Presupposti per il rilascio
Vengono rilasciati brevetti d’invenzione solo per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente, ovvero prodotti o procedimenti di fabbricazione – realizzabili e ripetibili – che hanno un’utilità tecnica, sono frutto di un’attività inventiva e sono, come detto, utilizzabili industrialmente. È considerata nuova l’invenzione che non fa palesemente parte dello stato della tecnica e che non è conoscibile da parte di un soggetto competente in materia. Ciò significa che al momento del deposito della domanda di brevetto, l’invenzione non era conosciuta in nessuna forma - potenzialmente pubblica - e in nessuna parte del mondo. I procedimenti che possono essere impiegati esclusivamente in ambito privato non possono essere brevettati. Non possono essere brevettate nemmeno le creazioni puramente estetiche, le semplici idee, i sistemi di lotterie o di contabilità, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, e le scoperte scientifiche (che sono considerate come la mera osservazione e descrizione di un fenomeno già presente in natura). In Svizzera la procedura di esame non mira a verificare se l’invenzione è nuova ed è frutto di attività inventiva ma a controllare che sia stata presentata regolare domanda ai fini di determinare la data del deposito. È quindi opportuno verificare la sussistenza di tali requisiti prima del deposito della domanda tramite uno specialista o al momento della domanda tramite l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna (IPI), al fine di evitare futuri procedimenti di opposizione al brevetto.
Domanda di brevetto
La domanda deve contenere la richiesta esplicita di concessione del brevetto, l’identificazione precisa del soggetto richiedente ed una descrizione del prodotto o del procedimento. In seguito dovranno essere presentati i disegni che descrivono l’invenzione, le rivendicazioni, l’estratto ed eventuali documenti tecnici ulteriori.
Diritto di priorità/data di deposito
La data in cui una domanda di brevetto viene regolarmente depositata ed accettata fissa il momento in cui si chiude la fase di confronto tra l’invenzione e lo stato della tecnica e viene quindi stabilito il carattere di novità dell’invenzione stessa. È una data importante perché da quel momento decorre il termine di priorità rispetto alle domande presentate nei successivi 12 mesi e tale validità si estende anche ai paesi parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale di Parigi e dell’Accordo sugli aspetti di tutela dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio, oltre agli altri paesi con cui la Svizzera ha stipulato accordi ad hoc basati sul principio di reciprocità. Durante questi 12 mesi è possibile depositare una domanda all’estero sulla base della data di deposito della prima domanda inoltrata. Fa fede la data presente sul timbro postale di invio della richiesta unitamente alla documentazione. La data di deposito è quindi fondamentale; difatti, laddove due parti sviluppino contemporaneamente la stessa invenzione, il brevetto è rilasciato alla parte che deposita per prima la domanda. Poiché, come detto, il procedimento d’analisi preliminare della domanda di deposito è molto rapido, è consigliabile presentare tale domanda all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).










