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Ufficio di rappresentanza, succursale, filiale

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UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, SUCCURSALE, FILIALE


Introduzione

Oltre alla possibilità di costituire in Svizzera una società ad hoc, di persone o di capitali, l’operatore estero ha la possibilità di aprire un ufficio di rappresentanza, una succursale o una filiale.
L’imprenditore estero deve valutare i pro e i contro dell’una e dell’altra forma. Dall’ufficio di rappresentanza alla succursale, e alla filiale, il tasso di autonomia e indipendenza (almeno giuridica) dalla sede principale aumenta, come aumenta, di conseguenza, la visibilità e la qualità di rappresentanza dell’impresa sul territorio svizzero. Parimenti cresce, però, anche la necessità di investimenti. Inoltre, è da considerare che mentre l’ufficio di rappresentanza non è, salvo eccezioni, soggetto al fisco, la succursale e la filiale lo sono. Per quanto riguarda la succursale svizzera di una società che ha la sua sede principale all’estero, va ricordato che si possono raggiungere interessanti accordi fiscali con l’amministrazione fiscale del Cantone svizzero in cui la succursale ha sede (cosiddetti tax ruling); ciò è possibile, in misura minore, anche per le filiali di società estere.

Ufficio di rappresentanza

È il primo passo per l’operatore estero che intende entrare nel mercato svizzero. Si tratta di una soluzione spesso utilizzata dalle banche per vagliare le proprie potenzialità di espansione nel mercato svizzero, senza affrontare impegnativi investimenti.
L’ufficio di rappresentanza non è dotato di alcuna autonomia giuridica né economica, dipende in tutto e per tutto dalla sede principale. L’ufficio di rappresentanza non ha la facoltà di stipulare contratti. I suoi dipendenti non hanno il diritto di impegnare l’impresa con la loro firma. Qualora clienti o partner commerciali del luogo in cui opera l’ufficio di rappresentanza volessero finalizzare un negozio con l’impresa, l’ufficio di rappresentanza farà da tramite e chiederà l’intervento della sede principale, che stipulerà il relativo contratto.
Non è possibile l’iscrizione dell’ufficio di rappresentanza nel registro di commercio.
L’ufficio di rappresentanza di una banca estera necessita comunque di autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA prima di poter operare.
Di norma, l’ufficio di rappresentanza non è un soggetto fiscale.

 

 



 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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