Introduzione
Il diritto svizzero individua tre tipi di società di persone:
La disciplina delle società di persone è modellata sulla base di quella della società semplice, pertanto, nella trattazione che segue, per la società in nome collettivo e la società in accomandita vengono menzionati solo gli aspetti ad esse peculiari, rinviando, per il resto, alla disciplina della società semplice.
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Costituzione
La società semplice può essere costituita da persone fisiche e/o persone giuridiche, il cui numero deve essere di almeno due.
Questa può perseguire un oggetto sociale ben definito e circoscritto, privo di carattere commerciale, o scopi commerciali. I consorzi nell’edilizia ne sono un diffuso esempio, le società costituite da professionisti di vario tipo un altro.
Per la sua costituzione non è richiesto l’atto pubblico notarile; è pertanto sufficiente un accordo scritto od anche un accordo verbale tra i soci.
Registro di commercio
L’iscrizione al registro di commercio non è richiesta né possibile.
Personalità giuridica
La società semplice non ha personalità giuridica. Di conseguenza, inter alia, la società semplice non può stare in giudizio come attrice e come convenuta e non è un soggetto fiscale, salvo in alcuni casi dove la società semplice è soggetto IVA (ad esempio, un consorzio nell’edilizia).
Ditta
La società semplice non ha un proprio nome o una propria ditta.
Capitale
Non è prescritto un capitale sociale minimo.
Il conferimento sociale può consistere in denaro, cose, crediti o prestazioni di lavoro.
Salvo diverso accordo tra i soci, i conferimenti sono effettuati dai soci in misura uguale.










