FALLIMENTO
Fallimento
Nel caso di un debitore iscritto al registro di commercio come, per esempio, le ditte individuali, le società anonime (o società per azioni), le società a garanzia limitata (o società a responsabilità limitata), l’esecuzione non continua con la procedura di pignoramento come per le persone fisiche, ma con la procedura fallimentare. Infatti, l’ufficio esecuzioni informa immediatamente il debitore della presentazione, da parte del creditore, della domanda di avvio della procedura fallimentare nei suoi confronti (Konkurs / fallite). Il debitore ha 20 giorni di tempo per opporsi alla dichiarazione di fallimento. Scaduto questo termine e fino a 15 mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, il creditore può chiedere fallimento. Se è stata fatta opposizione, tale termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione è stata proposta e sino a quello della decisione giudiziale.
Inoltre, la decisione del giudice riguardo l’apertura di una procedura di fallimento può essere differita qualora il debitore o il creditore presentino una domanda di moratoria (concordataria o straordinaria) o qualora sia possibile la conclusione di un concordato.
Il giudice annulla la procedura di fallimento se il debitore documenta l’estinzione del debito.
Il fallimento ha in particolare gli effetti seguenti:
• tutti i beni pignorabili del debitore, dovunque si trovino, sono destinati al comune soddisfacimento dei creditori;
• il debitore non può più disporre dei suoi beni senza l’autorizzazione dell’ufficio dei fallimenti;
• tutti i debiti del fallito (all’eccezione di quelli che sono garantiti da pegno immobiliare) sono resi esigibili;
• la società in fallimento è amministrata dall’ufficio dei fallimenti.
Liquidazione del fallimento
Appena l’ufficio dei fallimenti riceve comunicazione della dichiarazione di fallimento, esso procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti al fallito (la massa fallimentare) e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. Se il giudice constata che il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria o se il caso è semplice, il fallimento è liquidato con la procedura sommaria, sempreché nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte. La procedura sommaria è generalmente semplice, rapida ed informale, e risulta meno costosa di quello ordinaria. Difatti, a differenza della procedura ordinaria, l’ufficio dei fallimenti dirige la procedura e non viene istituita nessuna assemblea dei creditori.
L’ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento, esortando i creditori e i debitori del fallito ad annunciarsi.










