- Lavoratori svizzeri in Italia
- Diritti dei lavoratori svizzeri
- Lavoratori dipendenti
- Frontalieri
L’accordo bilaterale fra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione Europea del 1999, entrato in vigore nel 2002, ha introdotto la possibilità di libera circolazione delle persone nel territorio dei paesi stipulanti. Per i cittadini svizzeri in Italia (così come per i cittadini svizzeri in altri Paesi dell’UE), valgono le stesse condizioni di soggiorno, di residenza e di lavoro dei cittadini degli Stati membri UE. Top
Diritti dei lavoratori svizzeri
In base all’accordo bilaterale per i cittadini svizzeri valgono i seguenti principi:
a) mobilità geografica e professionale: i lavoratori possono circolare liberamente su tutto il territorio dello stato ospitante, possono scegliere e cambiare il luogo di soggiorno o di residenza, ed hanno diritto di cambiare datore di lavoro, impiego, professione e di passare da un’attività di lavoro dipendente a un’attività di lavoro autonomo e viceversa; hanno altresì diritto a rimanere sul territorio dello stato ospitante dopo la cessazione della propria attività economica;
b) i cittadini svizzeri sono equiparati ai cittadini UE per quanto attiene alle condizioni di lavoro;
c) riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi e di altri titoli: la Svizzera e gli Stati membri dell’UE riconoscono reciprocamente i diplomi di studio, in particolare quando si tratta di autorizzare l’esercizio di un’attività professionale regolamentata e condizionata all’iscrizione ad uno specifico albo professionale (ad esempio medici, dottori commercialisti, etc.).
d) assicurazioni sociali come malattia, infortuni sul lavoro, pensione di vecchiaia, etc.: il sistema assicurativo viene coordinato a livello Europeo con il governo svizzero. Inoltre, dal 1° giugno 2007, i lavoratori italiani assicurati alla previdenza professionale in Svizzera rientrati definitivamente in Italia, possono richiedere al Fondo di Garanzia LPP – l’Ente di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati – il pagamento in capitale delle prestazioni di uscita dalla previdenza professionale svizzera, a condizione che non siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria italiana per l’invalidità e la vecchiaia.
e) agevolazioni sociali e fiscali: si applicano le stesse norme previste per i cittadini dei Paesi UE;
f) attività imprenditoriale o esercizio di attività autonoma in generale: i cittadini svizzeri hanno il diritto di esercitare un’attività lavorativa autonoma sul territorio degli Stati membri.
Anche i prestatori di servizi o i dipendenti di aziende svizzere che operano sul territorio italiano godono di libertà di circolazione, potendo entrare nel territorio italiano e soggiornarvi fino a un massimo di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Top
I cittadini svizzeri hanno il diritto di soggiornare in un Paese dell’UE e di svolgervi un’attività lavorativa di natura subordinata o autonoma. A tal fine viene loro rilasciata una carta di soggiorno. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre tale documento. Negli altri casi, il tipo di carta di soggiorno che l’Italia rilascia ai cittadini svizzeri dipende dalla durata del rapporto di lavoro:
a) per i rapporti di lavoro di durata superiore a tre mesi e inferiore all’anno, il lavoratore riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.
b) per i rapporti di lavoro con durata superiore ad un anno, è rilasciata al lavoratore una carta di soggiorno della validità di almeno 5 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Il lavoratore che richieda alle autorità italiane il rilascio della carta di soggiorno deve presentare i seguenti documenti:
a) documento d’identità in forza del quale è entrato nel territorio;
b) lettera o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, attestato di lavoro, ovvero prova dell’iscrizione dell’attività autonoma presso la camera di commercio o presso l’albo professionale di riferimento. Top
Sono definiti lavoratori frontalieri quei cittadini della Svizzera, ivi residenti, che svolgono un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro UE, e che ritornano al proprio domicilio di norma ogni giorno o comunque almeno una volta alla settimana.
I cittadini svizzeri residenti nelle zone di confine non necessitano della carta di soggiorno. Tuttavia, lo Stato d’impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero una carta speciale valida per almeno 5 anni. Tale documento speciale per frontalieri non è più connesso al limite della zona di frontiera: il lavoratore è pertanto libero di esercitare la sua attività – autonoma o subordinata – su tutto il territorio dello Stato che lo ha rilasciato, fermo restando il vincolo del rientro almeno settimanale in Svizzera.
Ai lavoratori frontalieri vengono applicate norme particolari stipulate tra la Svizzera e l’Italia per quanto riguarda gli aspetti economici e fiscali del lavoro subordinato/autonomo. Top
A cura di: Rödl & Partner
Aggiornato il: 26-02-2013





