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CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

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Contratto di distribuzione


Introduzione
Il contratto di distribuzione è definito come sui generis o innominato perché non è espressamente disciplinato né nel Codice delle Obbligazioni né nelle altre leggi svizzere, ma è frutto della combinazione fra elementi di diversi contratti, principalmente il contratto di agenzia ed il cosiddetto contratto ad esecuzione progressiva. Il contratto di distribuzione è una tipologia di contratto che conosce una grande diffusione, in particolare nel commercio internazionale.

Definizione
Con il contratto di distribuzione il distributore s’impegna durevolmente ad acquistare i prodotti del produttore, per poi rivenderli. Egli esegue la prestazione in nome proprio e per proprio conto per un periodo generalmente predefinito. Il distributore, nell’esecuzione delle sue prestazioni, può avvalersi a sua volta di sub-distributori o agenti. Le parti contraenti, che si obbligano ad eseguire le suddette prestazioni, sono soggetti autonomi, difatti ciascuno dispone della propria organizzazione imprenditoriale.

Esclusiva
Si parla di contratto di distribuzione in esclusiva se al distributore viene assegnata l’esclusiva per provvedere alla distribuzione in una determinata area geografica o in un determinato ambito commerciale.

Concorrenza
Per quanto riguarda le norme a tutela della concorrenza, la disciplina applicabile al contratto di distribuzione è differente rispetto a quanto detto precedentemente, in quanto non trovano applicazione, in via analogica, le nome sul contratto di agenzia, come normalmente accade, ma le norme sulla concorrenza sleale.
Difatti, quando il produttore fissa preventivamente il prezzo di rivendita dei prodotti, si applicano le norme europee in materia di concorrenza o la Legge federale sui cartelli, a seconda degli Stati coinvolti. Così, ad un contratto di distribuzione soggetto al diritto svizzero, le cui attività di distribuzione avvengono o esplicano i propri effetti nell’Unione Europea, si applica la normativa europea in materia concorrenziale. Tale normativa vieta gli accordi tra imprese volti a fissare i prezzi di vendita, e in caso d’infrazione prevede le relative sanzioni, salvo particolari casi espressamente citate dalla norma. Allo stesso modo la Legge sui Cartelli, che trova applicazione nell’ambito di accordi fra imprese che provocano una limitazione della concorrenza con effetti pregiudizievoli unicamente in Svizzera, vieta espressamente gli accordi che fissano un determinato prezzo (minimo) di rivendita dei prodotti. Altro elemento importante è l’esclusiva: è considerato in contrasto con la tutela della concorrenza l’accordo casino online holland che vieta al distributore di rivendere prodotti di altri produttori.



 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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