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Design

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DESIGN


Definizione
Il design si definisce come la forma esterna di un oggetto bidimensionale o tridimensionale. La legge federale sulla protezione del design (la “Legge sul Design” o “LDes”) protegge, in quanto design, le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati, in particolare, dalla disposizione di linee, superfici, contorni o colori, oppure dal materiale utilizzato. L’oggetto della protezione è costituito dalla forma esterna del prodotto, non dalla funzione o dall’idea, e non include i metodi di fabbricazione. Le topografie (microchip, circuiti integrati e semiconduttori) possono essere protette sia dalla Legge sulla Protezione delle Topografie sia dalla Legge sul Design.

Presupposti per la registrazione
È possibile proteggere un design se è nuovo ed originale. Il design non è nuovo se prima della data di deposito un design identico era già noto negli ambienti economici svizzeri del settore. Per essere originale un design deve - nell’effetto generale da esso suscitato- distinguersi da un design similare già esistente e noto negli ambienti economici svizzeri del settore. Un design non può però essere protetto se le sue caratteristiche risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (per esempio la filettatura di una vite). È quindi essenziale che un design – seppure nella sua banalità – si distingua nel suo aspetto generale da altri design già conosciuti, senza però avere necessariamente un connotato creativo particolare. Il design, inoltre, non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Deposito
La procedura di deposito svizzera è molto semplice. È infatti sufficiente compilare l’apposito formulario e inoltrarlo all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) a Berna, allegando una rappresentazione grafica del design. Per il deposito internazionale è possibile inoltrare una domanda unica presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a Ginevra o, per la protezione comunitaria, presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, Alicante, Spagna).
Poiché l’Istituto non verifica né la novità di un design né il suo carattere distintivo, é necessario verificare anticipatamente, soprattutto nel caso in cui esistano design simili, australia online pokies che il design di cui si chiede la registrazione abbia le caratteristiche della “novità” e dell’“originalità” richieste dalla LDes ai fini della validità della registrazione, onde evitare che tale registrazione sia successivamente impugnata in giudizio.

Registrazione, pubblicazione e differimento della pubblicazione
Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design. In presenza dei presupposti di legge di cui sopra, l’IPI provvede alla registrazione in un apposito registro ed alla pubblicazione del design mediante riproduzione del design stesso. Il depositante può chiedere per iscritto che la pubblicazione sia differita di un massimo di 30 mesi dalla data del deposito o di priorità. Durante questo periodo best online casino australia i terzi che fanno uso lecito del design potranno continuare ad utilizzarlo.

Durata
La protezione del design è di cinque anni dalla data di registrazione. È possibile prolungarla quattro volte per periodi di cinque anni. La durata massima di protezione è dunque di 25 anni.



 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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