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ESECUZIONE

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ESECUZIONE


Domanda d’esecuzione

La procedura d’esecuzione, che ha lo scopo di ottenere il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garanzia, ha inizio con la domanda d’esecuzione (Betreibungsbegehren / Réquisition de poursuite) presentata dal creditore, con apposito modulo, all’ufficio esecuzioni del domicilio o della sede del debitore. La domanda deve indicare, fra le altre cose, l’ammontare del credito in CHF ed il titolo su cui si basa il credito oppure la causa del credito.

Precetto esecutivo

Solitamente nel giro di pochi giorni, l’ufficio esecuzioni notifica al debitore il precetto esecutivo (Zahlungsbefehl / Commandement de payer), che riproduce sostanzialmente il contenuto della domanda d’esecuzione, e contiene altresì l’ingiunzione di pagare al creditore, entro 20 giorni, il credito e le spese d’esecuzione. La spesa per il precetto e la sua notifica ammonta a poche centinaia di CHF.

Opposizione

Entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo, il debitore che non intende pagare il debito può fare opposizione all’ufficio esecuzioni (Rechtsvorschlag / Opposition). L’opposizione può, ma non deve, essere motivata. È possibile contestare anche solo una parte del credito. L’ufficio esecuzioni notifica al creditore copia del precetto esecutivo, in cui è indicata la data della notifica al debitore e se questo si è opposto all’esecuzione, parzialmente o per intero, ed eventualmente per quale motivo. L’opposizione ha l’effetto di sospendere l’esecuzione.

Rigetto dell’opposizione

Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore può chiederne il rigetto al giudice competente, entro 1 anno dalla notifica del precetto esecutivo, nel seguente modo:

1. se il credito si basa sul riconoscimento del debito da parte del debitore, contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (provisorische Rechtsöffnung / mainlevée provisoire) dando avvio ad una procedura sommaria alla quale partecipa anche il debitore. Le relative spese processuali ammontano a poche centinaia di CHF. Qualora il rigetto sia accordato, entro 20 giorni il debitore può chiedere al giudice il disconoscimento del debito, istaurando un giudizio ordinario. Il rigetto diventa definitivo quando il debitore non propone un’azione di disconoscimento o quando l’esito dell’azione è negativo;
2. se il credito si basa su una sentenza esecutiva svizzera o estera, e quindi anche italiana (per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze estere, cfr. “Provvedimenti e decisioni straniere”), il creditore può chiedere al giudice il rigetto definitivo dell’opposizione (definitive Rechtsöffnung / mainlevée définitive). La procedura è sommaria come per il rigetto provvisorio e la spesa è ugualmente ridotta (cfr. sopra numero 1);
3. se il creditore non ha nessun titolo, di cui ai precedenti numeri 1 e 2, deve iniziare un giudizio ordinario per l’accertamento del credito ed il rigetto dell’opposizione. La durata del procedimento ordinario è più lunga di quella del procedimento sommario e la spesa è più elevata.



 


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