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PROVVEDIMENTI E DECISIONI STRANIERE

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PROVVEDIMENTI E DECISIONI STRANIERE 


Riconoscimento

Secondo la Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP), i provvedimenti e le decisioni straniere sono, di norma, riconosciuti in Svizzera se (i) il tribunale o l’autorità dello Stato estero che ha pronunciato il provvedimento o la decisione era competente, (ii) il provvedimento o la decisione non può essere impugnato/a con un rimedio giuridico ordinario o è definitivo/a, e (iii) non vi è alcun motivo di rifiuto (vedi sotto).

Rifiuto del riconoscimento

I provvedimenti e le decisioni straniere non possono essere riesaminati nel merito dal giudice svizzero, ma si nega loro il riconoscimento per precisi motivi, ossia:

1. il provvedimento o la decisione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero;
2. una parte prova, che:

a) non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, salvo che si sia costituita in giudizio senza sollevare eccezioni;
b) il provvedimento o la decisione è stato/a emesso/a in violazione di principi fondamentali del diritto processuale svizzero, in particolare in violazione del diritto della parte di essere sentita;
c) una causa tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo con una decisione che soddisfa i presupposti di riconoscimento in Svizzera.

Procedura

La procedura di riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione dei provvedimenti e delle decisioni straniere è disciplinata dal diritto processuale civile svizzero (CPC), fatta eccezione per l’esecuzione delle condanne a pagare una certa somma o a prestare una garanzia, dove la procedura è disciplinata dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, e per i casi previsti dai trattati internazionali o dalla Legge federale sul diritto internazionale privato. La procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività viene generalmente denominata procedura di “exequatur”. La parte che si oppone all’istanza di “exequatur” deve essere sentita.
L’istanza di “exequatur” deve essere inoltrata all’autorità (giudiziaria o amministrativa) competente del Cantone in cui la decisione straniera è fatta valere. Ad eccezione dei casi speciali citati dalla legge, é competente il foro del domicilio del convenuto o del luogo in cui l’esecuzione deve essere effettuata.



 


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