ACQUISTO DI IMMOBILI IN SVIZZERA DA PARTE DI STRANIERI
Introduzione
La Legge Federale sull’Acquisto di Fondi da Parte di Persone all’Estero (LAFE) limita l’acquisto di fondi sul territorio svizzero da parte di persone all’estero (come di seguito definite). Il suo campo di applicazione è stato gradualmente ridotto in questi ultimi anni al fine di aprire il mercato svizzero degli immobili anche agli stranieri. Un’infrazione alla normativa è punibile con una pena detentiva o una pena pecuniaria o una multa sino a CHF 50’000.
Principio
Sono soggetti ad autorizzazione l’acquisto da parte di uno straniero di un immobile, di un diritto di superficie, di un diritto d’abitazione, la costituzione e l’esercizio di un diritto di prelazione, di compera o di ricupera su un fondo, o l’acquisto di una partecipazione in una società (non quotata su una borsa svizzera) il cui scopo è l’acquisto di immobili.
Eccezioni
Vi sono diverse eccezioni al principio sopra menzionato. Infatti, fra gli altri, non sono soggetti ad autorizzazione:
• i trasferimenti agli eredi legali, ai parenti in linea retta, al coniuge, al partner registrato o ad un comproprietario;
• l’acquisto di un’abitazione che servirà allo straniero come abitazione principale nel luogo, in Svizzera, ove stabilirà il suo domicilio;
• l’acquisto di un’abitazione che servirà al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o dell’Associazione Europea di Libero Scambio, che sia frontaliero (munito di permesso G) come abitazione secondaria nella regione svizzera in cui lavora (egli manterrà l’abitazione principale, e quindi anche il domicilio, nel Paese di provenienza);
• l’acquisto di un immobile dove lo straniero o un suo locatario eserciteranno un’attività imprenditoriale.
Persone all’estero
Si considerano persone all’estero e sono, pertanto, soggetti/e al regime dell’autorizzazione:
(a) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o dell’Associazione Europea di Libero Scambio che non sono titolari di un permesso svizzero di dimora temporanea L, di dimora B o di domicilio C e che, quindi, non hanno il loro domicilio legale ed effettivo in Svizzera;
(b) i cittadini degli altri Paesi che non sono titolari di un permesso svizzero di domicilio C;
(c) le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica casino internet ma con capacità patrimoniale (per esempio le società in nome collettivo) con sede statutaria o effettiva all’estero;
(d) le persone giuridiche e le società senza personalità giuridica online casino reviews ma con capacità patrimoniale con sede statutaria o effettiva in Svizzera, ma controllate da persone all’estero, che detengono più di un terzo del capitale sociale o che esercitano un forte controllo economico (per esempio perché hanno concesso un prestito importante);
(e) le persone fisiche e giuridiche nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non sono considerate persone all’estero ai sensi delle lettere (a), (b) e (d), qualora acquistino un fondo per conto di persone all’estero.










