CONCORRENZA SLEALE
Definizione
La Legge Federale contro la Concorrenza Sleale (LCSl) definisce sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo/a delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti ovvero tra fornitori e clienti. A questa definizione generale degli atti di concorrenza sleale segue poi, nel corpo della legge (artt. 3-8), un’indicazione precisa delle pratiche d’affari considerate sleali.
La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni, ovvero agli imprenditori e alle società, ai clienti minacciati o lesi dalla concorrenza sleale nei loro interessi economici, alle associazioni professionali ed economiche ed alle organizzazioni dei consumatori.
Misure atte a generare confusione
Le norme sulla concorrenza sleale si aggiungono, al fine di tutelare gli imprenditori e le società, alla protezione offerta dalle norme riguardanti la proprietà intellettuale. In particolare, l’articolo 3, lett. d, della LCSl prevede che agisce in modo sleale chiunque si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri. Questa disposizione permette, in particolare, di proteggere il titolare di un marchio dall’uso di un marchio similare al proprio (“atto a generare confusione”) da parte di un terzo. L’importanza della LCSl risiede essenzialmente nel fatto che la Legge Federale sulla Protezione dei Marchi offre, di norma, protezione soltanto per le categorie di prodotti per le quali il marchio è stato registrato, mentre la normativa contro la concorrenza sleale permette di proteggere il titolare di un marchio dall’uso ingannevole, da parte di terzi, di un marchio similare utilizzato per contraddistinguere anche prodotti diversi dai propri.
Indicazioni fallaci
L’articolo 3, lett. b, della LCSl prevede che agisce in modo sleale chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su sé stesso, la propria ditta, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi. La protezione fornita da questa disposizione corrisponde, sostanzialmente, alla protezione offerta dalle norme a tutela della proprietà intellettuale anche se, per alcuni aspetti, si tratta di una protezione più ampia. Ad esempio, la Legge Federale sui Brevetti d’Invenzione vieta qualsiasi indicazione ingannevole circa l’esistenza della protezione brevettuale. In base a questa legge, un’eventuale azione penale deve essere introdotta entro 3 mesi dalla conoscenza di tale uso. Lo stesso vale per l’azione penale prevista dalla LCSI volta a punire atti di concorrenza sleale quali le indicazioni fallaci. Diversamente, un’eventuale azione civile basata sulla LCSl può essere introdotta, applicando i termini di prescrizione previsti dal Codice delle Obbligazioni svizzero per l’azione di risarcimento da atti illeciti, entro 1 anno dalla conoscenza di un tale uso e, in ogni caso, entro il termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Altri casi
La LCSl riveste un’importanza centrale per quanto riguarda i rapporti tra concorrenti che va oltre la mera protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Agisce in modo sleale, ad esempio, chiunque:
• incita il cliente a sciogliere un contratto per stipularne uno con lui;
• sfrutta, senza esserne autorizzato, il lavoro di un terzo;
• sfrutta, comunica o incita a comunicare segreti commerciali o di fabbrica o di affari;
• non rispetta le condizioni di lavoro imposte anche al concorrente;
• denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
• paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i propri prezzi con quelli d’altri;
• pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
• inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’utilizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni.










