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CONTRATTO DI APPALTO

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CONTRATTO DI APPALTO


Definizione
L’appalto è il contratto con cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare un corrispettivo.

Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve eseguire personalmente l’opera o farla eseguire sotto la sua direzione personale, provvedendo a proprie spese a tutti i mezzi necessari per l’esecuzione.

Obblighi del committente
Il committente è tenuto a pagare un corrispettivo. Se questo è determinato a corpo, l’appaltatore deve compiere l’opera per detta somma e, salvo casi particolari, non ha diritto ad alcun aumento. Se il corrispettivo non è stato fissato preventivamente, o solo in via approssimativa, è determinato secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Il pagamento del corrispettivo avviene con la consegna dell’opera, salvo diversamente pattuito.

Fornitura della materia
L’appaltatore è responsabile della buona qualità della materia fornita ed è tenuto all’obbligo di garanzia come il venditore.

Se la materia è somministrata dal committente, l’appaltatore la deve adoperare con diligenza, rendere conto dell’uso fatto e restituirne quanto inutilizzato.

Verifica
Dopo la consegna dell’opera, il committente deve verificarne lo stato e segnalarne immediatamente eventuali difetti.



 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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