CONTRATTO DI AGENZIA
Definizione
Con il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più preponenti o di stipulare direttamente i contratti, in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.
Rappresentanza
Si presume che l’agente sia autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del preponente, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.
Pertanto, salvo diversamente convenuto tra le parti, l’agente non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto. Tale facoltà resta di competenza del preponente, quale parte contraente.
Obblighi dell’agente:
• dovere di diligenza del buon commerciante;
• obbligo di segretezza, che continua anche dopo la cessazione del contratto;
• se convenuto tra le parti, l’agente risponde del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi dei clienti o sopporta le spese di riscossione dei crediti, acquistando il diritto ad una remunerazione speciale ed adeguata al singolo caso;
• se convenuto tra le parti, divieto di concorrenza correlato ad un’adeguata remunerazione.
Esclusiva
L’agente cui è stata assegnata una clientela determinata o un raggio d’attività ne ha l’esclusiva, salvo diverso accordo scritto.










