CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI
Definizione
La compravendita è il contratto con cui il venditore si obbliga a consegnare al compratore la cosa venduta e a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo stabilito. Salvo patto o uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.
Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto. Quando non è stabilito un diverso termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. In caso di mora del compratore nel pagamento del prezzo, il venditore può recedere dal contratto.
Utili e rischi
Salvo eccezioni, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la conclusione del contratto.
Perdita della proprietà
Il venditore deve garantire che la cosa venduta non sia rivendicata da un terzo in virtù di diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto (la “garanzia per evizione”). Nel caso in cui la cosa acquistata sia interamente rivendicata da un terzo, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere la restituzione del prezzo pagato e degli interessi, il rimborso delle spese, incluse le spese giudiziali e stragiudiziali, e il risarcimento di eventuali danni. In caso di rivendicazione parziale della cosa, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni e può chiedere la risoluzione del contratto se dalle circostanze risulti che non lo avrebbe stipulato se avesse previsto la parziale rivendicazione della cosa acquistata.










