SWITADVICE

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Conoscere la Svizzera IMPOSTE IMPOSTE Altre imposte dirette e tributi

IMPOSTA PREVENTIVA

E-mail Stampa PDF

ALTRE IMPOSTE DIRETTE E TRIBUTI


Imposta preventiva (ritenuta alla fonte)

L'imposta preventiva è un'imposta alla fonte riscossa dalla Confederazione su:

a. redditi da capitali mobili (in particolare dividendi e interessi) = 35%;
b. vincite alle lotterie di provenienza svizzera = 35%;
c. determinate prestazioni di assicurazione = 8%;
d. rendite vitalizie e pensioni = 15%;
e. royalties = 0%.

Lo scopo di questa imposta è in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta: essa vuole indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette sia i redditi che ne sono gravati sia il patrimonio che li frutta.

Infatti, attraverso la dichiarazione della prestazione è possibile chiedere il rimborso casino online australia dell'imposta preventiva trattenuta, il quale avviene generalmente con il computo oppure a contanti.

Il rimborso viene concesso:

a. alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, a condizione che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione fiscale i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili;
b. alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta.

Di principio per i beneficiari delle prestazioni domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce un'imposizione definitiva. Solo i beneficiari domiciliati in uno Stato che ha concluso una pokies games online convenzione contro la doppia imposizione (CDI) con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convezione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, a condizione che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, in data 14.12.1962 e in seguito con la circolare del 17.12.1998 (circolare AFC 1999), ha emanato delle disposizioni che devono essere osservate, affinché l'applicazione delle CDI non abbia unicamente scopo elusivo.


Si ved a inoltre il capitolo "Modalità per lo sgravio alla fonte dell'imposta preventiva su base convenzionale" e il capitolo  "Accordo con UE in materia di tassazione dei redditi a risparmio"

 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

contatti

NewsLetter

Inscriviti alla newsletter e recevi aggiornamenti istantaneamente

Cambio valute

Convert 

into