TASSAZIONE PERSONE FISICHE
Imposta sul reddito
L'imposta sul reddito viene prelevata a livello federale, cantonale e comunale.
Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta sui redditi federale, cantonale e comunale, fatti salvi i disposti delle convenzioni contro la doppia imposizione.
In Svizzera è tuttora in vigore il principio dell'imposizione della famiglia; ne discende che i redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica sono cumulati, a prescindere dal regime matrimoniale adottato. Eventuali redditi dei figli minorenni sono anch'essi addizionati.
È imponibile il reddito complessivo, che si determina sommando:
- il reddito da attività indipendente o dipendente;
- i guadagni accessori di ogni genere;
- i redditi da proprietà immobiliare;
- i redditi compensativi (indennità di disoccupazione, rendite di invalidità, pensioni ecc.);
- i proventi della sostanza mobiliare (interessi, dividendi).
Dal reddito complessivo possono essere dedotte:
a. le spese necessarie a conseguire il reddito (spese di trasferta, spese per doppia economia domestica);
b. le deduzioni generali (contributi previdenziali, oneri assicurativi, interessi passivi, costi di manutenzione immobili, costi amministrazione titoli);
c. le deduzioni sociali (attività lucrativa dei coniugi, figli o persone bisognose a carico, figli agli studi) che tengono conto dello stato famigliare e degli obblighi di mantenimento.
Si tenga presente che gli utili in capitale (capital gain) sulla sostanza mobiliare privata sono di principio esenti (vedi sotto: Utili in capitale da sostanza privata).
Le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo e si differenziano tra contribuenti coniugati o con figli a carico e altri contribuenti. [Scarica PDF]










