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PRINCIPALI ASPETTI DEL CONTRATTO DI LAVORO

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PRINCIPALI ASPETTI DEL CONTRATTO DI LAVORO

Introduzione
Dopo aver esaminato il contratto collettivo e il contratto normale di lavoro, occorre considerare i principali aspetti del contratto di lavoro individuale di cui bisogna tenere conto allorché si assume o si è assunti, in Svizzera.

Forma
Il contratto di lavoro individuale non è soggetto a requisiti di forma. Anche un accordo orale può costituire un valido contratto di lavoro.
Tuttavia, ai fini della prova, si consiglia di stipulare un accordo scritto.

Durata
La durata del contratto individuale di lavoro può essere determinata o indeterminata.
Obblighi del lavoratore. Gli obblighi del lavoratore sono, in particolare, i seguenti:

Fornitura del lavoro
Il principale obbligo del lavoratore è di fornire il lavoro pattuito. Salvo diversamente stabilito nel contratto, il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro concordato.
La durata massima della settimana lavorativa è, in generale, di 45 ore (50 ore per alcuni settori produttivi). Viene però spesso convenuta una durata lavorativa settimanale inferiore (per esempio di 42 ore).
Il lavoratore può essere tenuto a prestare ore suppletive, i.e. oltre la durata lavorativa convenuta, nella misura in cui ciò sia ragionevole e le circostanze lo esigano.

Istruzioni del datore di lavoro e diligenza
Nell’adempimento delle proprie mansioni, il lavoratore deve osservare le istruzioni generali e particolari del datore di lavoro ed eseguire il lavoro con diligenza.

Dovere di segretezza e invenzioni
Il lavoratore è soggetto ad un obbligo di segretezza nei confronti del datore di lavoro. Egli non può utilizzare segreti commerciali e di fabbrica di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro, anche dopo la fine del rapporto di lavoro, se la tutela degli interessi del datore di lavoro lo esige. Inoltre, le invenzioni e i design che il lavoratore ha realizzato, o a cui ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

Dovere di fedeltà e divieto di concorrenza
Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire un altro lavoro remunerato per conto di slots un terzo se ciò comporta violazione del proprio dovere di fedeltà nei confronti del no deposit online casino bonuses datore di lavoro, in particolare, ponendo in essere attività concorrenziali. Se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere conoscenza della clientela o dei segreti commerciali o di fabbrica, il lavoratore può obbligarsi per iscritto ad astenersi da ogni attività concorrenziale nei confronti del datore di lavoro dopo la fine del rapporto di lavoro per un determinato periodo (non più di alcuni anni) e per un territorio limitato (non “mondiale”). Più sono estesi la durata ed il territorio, maggiore è l’obbligo del datore di lavoro di pagare un adeguato indennizzo, che deve corrispondere al salario che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare.

Responsabilità del lavoratore
ll lavoratore è responsabile nei confronti del datore di lavoro dei danni a questo causati intenzionalmente o per negligenza.

Obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro sono, in particolare, i seguenti:

Pagamento del salario
L’obbligo principale del datore di lavoro è il pagamento del salario. Il salario non deve necessariamente essere specificato nel contratto; è sufficiente che sia accettato il principio di una remunerazione. Il salario viene stabilito dal contratto individuale di lavoro, dalle usanze, mediante contratto normale o mediante contratto collettivo. Questo può essere stabilito a tempo o a cottimo. Le ore suppletive devono essere compensate o pagate (di norma, mediante supplemento del 25%) slots dal datore di lavoro, ad eccezione dei lavoratori che ricoprono alte cariche direttive, i quali non possono, in linea di massima, pretendere supplementi o compensi. Il lavoro notturno (tra le ore 23 e le 6) è proibito, salvo autorizzazione amministrativa. La costituzione svizzera prevede che “uomo e donna hanno diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore”. L’uguaglianza tra uomo e donna è ugualmente prevista nella legge federale sulla parità dei sessi. Il salario è di norma pagato dodici volte l’anno. Un tredicesimo salario è dovuto al lavoratore soltanto se il contratto lo prevede espressamente o se un tale salario gli è stato versato regolarmente per almeno tre anni. Il tredicesimo salario è pagato pro rata temporis nel primo e nell’ultimo anno di lavoro. Il salario può essere costituito, inoltre, da altre forme di remunerazione come la partecipazione agli utili, la gratificazione, o può consistere in provvigioni.

Tutela del lavoratore
Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti attuabili ed adeguati allo stato dell’azienda per rispettare e proteggere la vita del lavoratore, la sua salute, la sua integrità sessuale e la sua personalità.

Ferie
A norma di legge, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, per ogni anno di lavoro, almeno 4 settimane di ferie; ai lavoratori fino all’età di 20 anni e a partire dall’età di 50 anni, almeno 5 settimane. In alcuni settori (servizi, banche, assicurazioni), vengono spesso convenuti periodi di vacanze più lunghi. Le ferie non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro. Le ferie devono essere prese di comune accordo tra le parti e, di regola, durante il corrispondente anno di lavoro.

Attestato
Durante, e alla fine del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un attestato in cui è descritta la natura e la durata del rapporto di lavoro e, salvo richiesta di esclusione, anche le mansioni e la condotta tenuta dal lavoratore.


Controversie di lavoro
Per le controversie derivanti dal contratto di lavoro il cui valore non superi CHF 30.000,00 la procedura è semplice, rapida e gratuita. Il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove. In linea di massima, i Cantoni hanno istituito tribunali specializzati spesso composti – almeno parzialmente - da giudici non-giuristi provenienti da organizzazioni patronali o sindacali.

 


Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

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