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SEQUESTRO

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SEQUESTRO

Il sequestro costituisce il provvedimento cautelare più caratteristico e più frequentemente utilizzato nella prassi giudiziaria italiana. Sono previsti dal codice di procedura civile due tipi di sequestro: il sequestro giudiziario ed il sequestro conservativo.
Il sequestro giudiziario è diretto a garantire un preteso diritto su una cosa oggetto di controversia mentre il sequestro conservativo ha la finalità di garantire il credito e assicurare la realizzazione quando vi sia fondato timore di perder la garanzia del credito stesso (contro il pericolo di sottrazioni e alterazioni).

Il sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:
1. di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia e alla loro temporanea gestione;
2. di libri, registri,documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Le cause che danno vita a questo tipo di sequestro sono l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ovvero l’opportunità di provvedere alla gestione o alla custodia temporanea.

Il sequestro conservativo

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti entro i quali la legge consente il pignoramento.
Le cause che danno vita a questo tipo di sequestro sono l’esistenza di una giustificata paura di perdere delle garanzie per un proprio credito. Per usufruire di questo tipo di sequestro il credito deve essere esistente anche se non liquido ed esigibile.

Il procedimento cautelare per ottenere la concessione del sequestro

La legge non configura separatamente due procedimenti, uno per il sequestro giudiziario e uno per quello conservativo, ma detta la disciplina di un unico procedimento.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Il cancelliere quindi, a seguito della presentazione del ricorso forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale assegna ad un magistrato la trattazione del procedimento.
Il giudice, dopo aver sentito le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in reazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Nel primo caso, il giudice autorizza la misura cautelare fissando anche il termine perentorio per l’inizio dell’esecuzione.
Nel secondo caso, il provvedimento di rigetto non esclude la possibilità di riproporre la domanda quando si verifichino mutamenti delle circostanze che hanno fatto si che il giudice rigettasse la richiesta.
Se la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, pronuncia, senza sentirla, un decreto motivato con il quale concede invia provvisoria il provvedimento cautelare. Inoltre con lo stesso decreto, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, invitando la parte che ha proposto il ricorso a notificare all’altra il ricorso ed il decreto.
A tale udienza il giudice con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto.
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello che tra i contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.
Non può essere nominato custode il creditore o il coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o di trasportarle da altra parte.
Il custode non può usare, senza autorizzazione del giudice, le cose pignorate e deve render conto del suo operato.
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Va infatti ricordato, prima di tutto, che il sequestro per produrre i suoi effetti di cautela, deve essere eseguito.

Esecuzione del sequestro

1. sequestro giudiziario
Il giudice può autorizzare la sottrazione materiale del bene a chi lo possiede per evitare che, nel tempo necessario per giungere ad una decisione, il bene stesso possa andare distrutto o danneggiato. Se il sequestro ha ad oggetto delle prove da utilizzare in un giudizio, il giudice ne autorizza la sottrazione a chi le possiede per evitare che vengano distrutte o manomesse compromettendo così l’esito del processo.
Il precetto per la consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere la descrizione sommaria dei beni stessi.
Decorso il termine indicato per la consegna del bene, l’ufficiale giudiziario, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca, quindi ne fa consegna al creditore sequestrante o persona da questi designata.
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo, e il creditore sequestrante deve fare valere la sue ragioni mediante opposizione (artt 619 e seguenti).
In caso di beni immobili, l’ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte tenuta a lasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui si procederà.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, se occorre, dei poteri a lui conferiti, consegna il possesso dell’immobile e le chiavi dello stesso al creditore sequestrante, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Se necessario l’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica.

2. sequestro conservativo
Può essere sia su beni mobili che immobili.
Va eseguito come un pignoramento mobiliare o presso terzi; se ha ad oggetto beni immobili va trascritto nei pubblici registri.
Si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. In questo caso il sequestrante ha l’onere di depositare copia della sentenza nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza e, se oggetto del sequestro sono beni immobili, chiedere l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del provvedimento di sequestro. La conversione in pignoramento consegue automaticamente alla pronuncia della sentenza: l’eventuale mancato compimento da parte del sequestrante delle attività sopra descritte non impedisce tale conversione, ma determina l’estinzione del processo esecutivo.

- sui mobili: si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso.
- sugli immobili: si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese.

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si trasforma in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte degli altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro di somme o di beni che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

 

 

 


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