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ESECUZIONE

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ESECUZIONE

Procedimento di ingiunzione

Per recuperare un proprio credito in Italia il creditore può attivarsi tramite due fasi ben contraddistinte: la c.d. fase stragiudiziale e la c.d. fase giudiziale. La prima fase può essere liberamente svolta da un avvocato, da una società di recupero crediti o dall’Ufficio Legale della Camera di Commercio Svizzera in Italia.

La CCSI offre il proprio supporto a tutte le persone fisiche e giuridiche Svizzere che sono si trovano nella condizione di dover recuperare un proprio credito nei confronti di una persona fisica italiana o nei confronti di una Società di capitali e o di persone italiana.

L’Ufficio Legale della CCSI si occupa, dell’intera fase stragiudiziale che consiste nell’analisi del titolo creditizio, ovvero nella validità dello stesso al fine di poter procedere contro il debitore. Nel contempo vengono svolte tutte le ricerche di carattere commerciale-patrimoniale relative al debitore (visure camerali – visure ipocatastali – rapporti informativi dettagliati) così da verificare lo stato in cui versa il debitore nonché la sua situazione patrimoniale.

Successivamente viene predisposto un primo sollecito da indirizzarsi al debitore con il quale gli si richiede l’adempimento alle obbligazioni assunte con il creditore svizzero ovvero il pagamento delle prestazioni ricevute (merce, trasporti, cure mediche ecc.). Se a seguito del predetto invio, l’inerzia del debitore persiste, l’Ufficio Legale della CCSI predispone un atto di diffida ed ingiunzione di pagamento con significazione di credito che viene notificato per il tramite degli Ufficiali Giudiziari competenti direttamente nelle mani del debitore. La predetta fase stragiudiziale può esaurirsi positivamente o negativamente. Nella prima ipotesi il debitore propone all’Ufficio Legale della CCSI un piano di pagamento che viene sottoposto al creditore svizzero il quale è libero di accettare o rifiutare tale proposta. In questa ipotesi il debitore non è liberato sino al pagamento integrale del debito (comprensivo del capitale, degli interessi legali o convenzionali, delle spese sostenute per il recupero del credito).

Nella seconda ipotesi, invece, per il recupero del credito il creditore è costretto a proseguire con la fase giudiziale.

L’ordinamento italiano, a differenza di quello svizzero, prevede che la predetta fase possa essere azionata dal creditore, solo tramite l’officio obbligatorio di un avvocato  (se non per somme di minima entità).

Pertanto, si forniscono anzi tutto delle indicazioni operative per il recupero dei crediti, fermo restando che per procedere sarà comunque necessario nominare un avvocato che in ogni singola fattispecie potrà consigliare la strategia migliore.

In primo luogo, si precisa che i tempi della giustizia italiana sono differenti secondo il Tribunale adito, ed a volte sono purtroppo lunghi.

Pertanto qualora il debitore risultasse non solvibile, l’azione giudiziaria a tutela del credito si tradurrebbe in un inutile aggravio di spese. Quindi, soprattutto laddove il credito fosse cospicuo, converrebbe preliminarmente fare un’indagine socio-economica sul debitore, ad esempio per il tramite dell’Ufficio Legale della CCSI come sopra illustrato: sulla scorta di tale esame il creditore potrà valutare l’opportunità di rivolgersi ad un legale, per seguire la fase di recupero coatto del credito, che si snoda nelle fasi che seguono.

1) ) Il primo passo è costituito dall’ottenimento di un idoneo titolo esecutivo, cioè un atto giudiziario che permetta poi per il tramite di Ufficiali giudiziari di agire su impulso del creditore per il recupero forzoso delle somme. Esso può essere di natura giudiziale (una sentenza, una ordinanza provvisoriamente esecutiva, un decreto ingiuntivo provvisoriamente o definitivamente esecutivo ecc. ecc.) ovvero di natura stragiudiziale (assegno – cambiale - mutuo ipotecario).

• Tra i titoli di natura giudiziale, particolare importanza assumono per i decreti ingiuntivi, che possono essere emessi laddove il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) e di esso vi sia prova scritta. Sono prove scritte idonee all’emissione di un decreto ingiuntivo anche le polizze, le promesse unilaterali, i telegrammi e, per gli imprenditori commerciali, gli estratti autentici delle scritture contabili, appositamente bollate e vidimate. Possono dare ingresso a un decreto ingiuntivo addirittura provvisoriamente esecutivo, i crediti fondati sulle cambiali, sugli assegni bancari, sugli assegni circolari, sui certificati di liquidazione di borsa e sugli atti ricevuti da Notaio o altro Pubblico Ufficiale. I tempi medi per l’emissione di un decreto oscillano tra i 40 e 50 giorni.

• Tra i titoli di formazione stragiudiziale assumono rilievo le cambiali e gli assegni “protestati” che se azionati entro certi termini valgono come titoli esecutivi mentre in caso di decadenza da detti termini possono essere utilizzati come prova scritta per l’emissione di un decreto ingiuntivo;

2) In secondo luogo i titoli devono essere muniti della formula esecutiva che si ottiene dopo la pronuncia di una sentenza, oppure per il decreto ingiuntivo nel caso di mancata opposizione o di provvisoria esecuzione (cioè l’invito rivolto a tutti gli Ufficiali giudiziari di eseguire il titolo) e notificati al debitore, eventualmente in uno con il relativo atto di precetto primo atto esecutivo (con il quale il creditore invita il debitore a soddisfare spontaneamente il debito, entro un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento del precetto).

3) In seguito, il creditore potrà iniziare l’azione esecutiva vera e propria, aggredendo il patrimonio del debitore, optando per una esecuzione che, a secondo del bene colpito, può distinguersi in pignoramento mobiliare o immobiliare, o presso terzi (es. devo avere da Tizio euro 100 che a sua volta deve averli da Caio, potrò agire nei confronti di Caio affinché paghi a me quanto deve dare a Tizio). In ogni caso l’esecuzione è poi caratterizzata e scandita da fasi che seguono il pignoramento, che sono la vendita dei beni, l’assegnazione e la distribuzione del ricavato. I tempi di dette procedure sono piuttosto lunghi, soprattutto per il numero eccessivo di azioni pendenti sui vari Tribunali, anche se l’avvento informatico dovrebbe – si spera – sveltirle.

 

 

 


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