PROCEDURA CIVILE IN ITALIA
Organizzazione giudiziaria
Per le controversie civili sono di regola competenti i giudici ordinari.
I giudici ordinari hanno un potere giurisdizionale generale. Tuttavia è possibile che la legge possa disporre diversamente, ossia possa indicare dei limiti alla giurisdizione dei giudici ordinari.
La giurisdizione ordinaria nelle cause civili viene esercitata di regola da giudici togati, che sono magistrati di carriera nominati mediante concorso pubblico.
In casi particolari, sono nominati, senza concorso, i giudici onorari, ossia persone che non sono legate allo Stato da un rapporto di pubblico impiego.
Le loro funzioni sono temporanee e svolgono l’incarico a titolo gratuito (salve le indennità previste per le singole udienze o per le sentenze, a titolo di rimborso spese).
Nell’ordinamento italiano sono previsti, per le cause civili, i seguenti giudici onorari: il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale (G.O.T.), gli esperti delle sezioni specializzate, i giudici onorari aggregati (G.O.A.)
Il momento temporale nel quale si fissa la giurisdizione, intesa quale attività degli organi dello Stato italiano di emettere provvedimenti diretti a rendere giustizia, è quello della proposizione della domanda.
Qualsiasi mutamento di fatto o di diritto, che intervenga successivamente, non comporta spostamenti della giurisdizione (principio della perpetuatio iurisdictionis).
Quando si verifica una delle ipotesi in cui è previsto un limite al potere del giudice ordinario di decidere la causa, il legislatore ritiene che sussista un difetto di giurisdizione.
Sono previste le seguenti ipotesi: il difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, il difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici speciali.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo, dal giudice di pace se la causa ha ad oggetto beni immobili siti all’estero, dagli altri giudici ordinari se il convenuto è rimasto contumace o se la giurisdizione italiana è esclusa da una norma internazionale; oppure può essere rilevato dal convenuto, nel suo primo atto difensivo, se non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
La decisione del giudice sulla questione giurisdizionale può essere oggetto di impugnazione: appello e, poi, ricorso alla Corte di Cassazione.
Il nostro legislatore prevede un mezzo particolare per risolvere alcune questioni di giurisdizione: Il regolamento di giurisdizione. Tale strumento consente di far decidere immediatamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione una questione di giurisdizione, anziché far decidere la questione al giudice adito.
Questo regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione perché può essere utilizzato solo quando non vi sia ancora una sentenza del giudice adito.
La legittimazione a proporre il regolamento spetta a tutte le parti del giudizio di primo grado, ma devono sussistere alcuni presupposti: deve essere pendente un processo e non deve essere ancora intervenuta una decisione del giudice di merito. Questo regolamento deve essere proposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e va presentato nelle forme e secondo le modalità del ricorso per cassazione
I giudici possono essere ordinari o speciali. Il giudice ordinario è istituito e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Il giudice speciale è un giudice non previsto dalle norme sull’ordinamento giudiziario, ma di cui si occupa la Costituzione al fine di garantirne l’indipendenza.
I giudici speciali sono: i tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i tribunali militari.
Organo Giudicante
Il giudice può essere o monocratico o collegiale.
I giudici monocratici sono: il conciliatore sostituito dal 1.05.1995 dal giudice di pace, il giudice di pace, il tribunale in composizione monocratica; mentre i giudici collegiali sono: il tribunale composto da tre giudici, la Corte d’appello, la Corte di Cassazione composta da cinque giudici se pronuncia a sezioni semplici e da sette giudici se pronuncia a sezioni unite. Ogni organo giudiziario ha una propria circoscrizione territoriale.
Indipendenza ed Imparzialità del Giudice
Il giudice è libero da vincoli verso qualsiasi potere, come garantito dalla stessa Costituzione, ed è responsabile per gli atti da lui compiuti.
L’imparzialità del giudice garantisce ai cittadini la posizione di assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa, rimuovendo ogni possibile ragione di sospetto. Per questo motivo la legge prevede due istituti fondamentali: l’astensione e la ricusazione.
L’astensione prevede da parte del giudice l’astensione dal procedimento in determinati casi, previsti dalla legge, per i quali si potrebbe non garantire la sua imparzialità.
La ricusazione del giudice o di uno dei giudici componente il collegio, può essere proposta da ciascuna delle parti che teme possa non esserci imparzialità da parte del suddetto giudice, mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
















