PROVVEDIMENTI E DECISIONI STRANIERE
Litispendenza internazionale
Può accadere che in uno dei casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia già stata instaurata dinanzi ad un giudice straniero una controversia avente lo stesso oggetto (litispendenza internazionale).
La previa pendenza davanti ad un giudice straniero della medesima causa può escludere la giurisdizione italiana. La litispendenza internazionale non è rilevabile d’ufficio ma deve essere eccepita da una delle parti. Affinché l’eccezione di litispendenza internazionale possa dirsi ammissibile occorre che il procedimento pendente all’estero abbia, rispetto a quello in corso in Italia, i requisiti dell’identità delle parti, dell’oggetto e del titolo.
Occorre inoltre che il giudice italiano ritenga che l’eventuale provvedimento giudiziario adottato dal giudice straniero possa produrre effetti nel territorio nazionale. Il giudice italiano viene chiamato solo per un controllo anticipato sulla riconoscibilità della futura sentenza.
Se la valutazione è positiva, il giudice italiano non procede a cancellare la causa dal ruolo ma sospende il procedimento in attesa della definizione di quello già impiantato all’estero.
Qualora il procedimento straniero non si concluda con una decisione o la stessa non venga riconosciuta in Italia, le parti potranno riassumere il procedimento sospeso dinanzi al giudice italiano.
La pendenza di una causa dinanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello stato in cui si sta svolgendo il processo.
I rapporti tra i giudici dei diversi paesi contraenti vengono regolati in maniera simile a quella dei rapporti tra giudici dello stesso paese, con l’obbligo del giudice di ciascun paese di riconoscere, rilevandola anche d’ufficio, la competenza esclusiva o concorrente di altro giudice.
Vi è inoltre la possibilità, ma solo su richiesta di parte ed in presenza di certe condizioni , per il giudice adito successivamente di dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice straniero anche quando il procedimento pendente dinanzi a quest’ultimo non è identico a quello a lui sottoposto ma soltanto connesso.
Il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia
Nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio dell’automaticità del riconoscimento delle sentenze civili straniere purché ricorrano alcuni presupposti e requisiti.
La sentenza straniera viene quindi riconosciuta automaticamente nel nostro ordinamento quando:
a) sia possibile qualificare il provvedimento straniero da riconoscere;
b) il giudice che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
c) vi sia stata integrità nel contraddittorio e il rispetto dei diritti essenziali della difesa;
d) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
e) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
f) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
g) non pende davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
h) le sue disposizioni non producono afferri contrari all’ordine pubblico.
L’intervento dell’Autorità Giudiziaria nazionale ha carattere successivo ed eventuale.
L’intervento del giudice italiano avrà luogo:
a) quando chiunque ne abbia interesse contesti il possesso dei suddetti requisiti;
b) quando il soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad esecuzione forzata.
In ambito comunitario europeo il riconoscimento dell’efficacia in Italia delle sentenze straniere è automatico. Quando si parla di decisione giudiziaria si deve intendere qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro.
Anche il regolamento prevede che soltanto in caso di contestazione la parte interessata debba chiedere il riconoscimento per via giudiziaria della sentenza straniera. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti al giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente.
Le decisioni giudiziarie non possono essere riconosciute se contrarie all’ordine pubblico, al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa nonché alla litispendenza internazionale ed al passaggio in giudicato delle decisioni.
Anche nel sistema disegnato dal Regolamento comunitario, per ottenere l’esecuzione coattiva della decisione straniera in Italia la parte interessata dovrà rivolgersi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
















