CONCORRENZA SLEALE
Che cos'è la concorrenza sleale
Per concorrenza sleale si intendono i comportamenti contrari alla buona fede, all'onestà e alla lealtà della concorrenza, tenuti da un imprenditore in danno di un suo concorrente.
La disciplina in materia si può applicare solo quando tra due soggetti, che siano entrambi imprenditori, esiste un rapporto di concorrenza, cioè quando essi offrono sullo stesso mercato beni/servizi idonei a soddisfare bisogni identici o simili. In parole povere, i due imprenditori mirano alla stessa clientela, e gli atti di concorrenza dell'uno sono volti ad attirare a sé la clientela dell'altro.
Imitazione servile
Per "imitazione servile" si intende il fatto di chi riproduce pedissequamente i prodotti di un concorrente. E' "servile" l'imitazione fedele del prodotto altrui, sanzionata in quanto idonea a produrre confusione con i prodotti del concorrente: a causa di tale comportamento, infatti, il consumatore viene indotto a credere che un prodotto provenga da un dato imprenditore, mentre invece esso è solo un'imitazione proveniente da un imprenditore diverso.
Denigrazione ed appropriazione di pregi
Sono considerai atti di concorrenza sleale - e come tale vietati - la diffusione di notizie false sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonee a determinarne il discredito, o l’appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente, affermandoli come propri.
Molto spesso la denigrazione viene effettuata attraverso la comparazione, da parte di un imprenditore, del proprio prodotto con quello del concorrente, per valorizzare le qualità del proprio prodotto e screditare, implicitamente o esplicitamente, quello altrui. Ciò accade in particolar modo nella pubblicità comparativa, che per essere lecita deve possedere determinati requisiti.
Le fattispecie del 2598 c.c. n. 3
Il codice civile italiano contiene una clausola generale (art. 2598, n. 3) che sanziona chi si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Appartengono a questa tipologia di atti di concorrenza sleale vari tipi di comportamenti, come le comunicazioni ingannevoli di qualsiasi genere, o la sottrazione di segreti aziendali.
Tutela giudiziaria nei confronti degli atti di concorrenza sleale
Di fronte ad un atto di concorrenza sleale il soggetto che ne subisce gli effetti negativi può agire in giudizio chiedendo che il Giudice vieti la continuazione dell'atto di concorrenza sleale (c.d. inibitoria) e prenda ulteriori opportuni provvedimenti, ad esempio:
a) ordine di distruzione/ritiro dal commercio dei beni realizzati con l'attività illecita;
b) condanna al risarcimento del danno;
c) ordine di pubblicazione della sentenza.
La legge italiana prevede inoltre la possibilità di ottenere dal giudice dei provvedimenti cautelari (temporanei) d'urgenza, quali:
a) inibitoria provvisoria del comportamento sleale altrui, cui può accompagnarsi l'ordine di pubblicazione dell'inibitoria stessa;
b) sequestro dei beni illecitamente prodotti/commercializzati;
c) concessione di misure di istruzione preventiva, vale a dire la possibilità di procurarsi la prova dell'illecito senza dover attendere il giudizio
A cura di: Ufficio Brevetti Rapisardi
Aggiornato il: 05/04/2013
















