CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI
Oggetto: trasferimento della proprietà di beni o di diritti.
Disciplina interna: artt. 1470 – 1547 del codice civile e Decreto legislativo n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo” per i contratti tra imprenditori e consumatori.
Forma: dipende dal bene oggetto di vendita:
(a) beni mobili in genere: libertà di forma;
(b) beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, etc.): libertà d i forma, ma atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio, uffici comunali, c.d. Sportelli Telematici dell’Automobilista e ufficiali del Pubblico Registro Automobilistico; possibile anche autocertificazione del venditore con obbligo di autenticazione notarile della firma entro 10 giorni) necessari per l’iscrizione nei pubblici registri;
(c) beni immobili: forma scritta, ma atto pubblico o scrittura privata autenticata per trascrizione. Vd. la sezione apposita;
(d) azienda, diritti d’autore, marchi, brevetti: previste forme, vd. sezione apposita.
La proprietà del bene o del diritto si trasferisce per effetto del semplice consenso manifestato nel contratto. Eccezioni sono: la c.d. vendita obbligatoria, nella quale le parti stabiliscono che la proprietà si trasferisce (automaticamente) al ricorrere di determinate circostanze; la vendita di cose generiche (grano, benzina, olio, carbone, etc.), nella quale il trasferimento avviene con la loro individuazione; la vendita di cosa futura, nella quale il trasferimento avviene quando viene ad esistenza la cosa; la vendita di cosa altrui, nella quale il trasferimento avviene quando l’obbligato ne acquista la proprietà. Il codice civile disciplina inoltre la c.d. vendita con riserva di proprietà in capo al venditore, nel quale la proprietà si trasferisce solo al momento del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. In cima
Il venditore è obbligato a consegnare la cosa al momento della conclusione del contratto, salvo patto contrario, e anche alla custodia del bene se la consegna è stata pattuita per un momento successivo alla conclusione del contratto. Sopporta il rischio del perimento o deterioramento della cosa nella c.d. vendita obbligatoria sino al momento del trasferimento della proprietà. Il venditore è tenuto alla garanzia contro i vizi che rendono la cosa totalmente o parzialmente inutilizzabile o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, salvo che l’acquirente ne fosse a conoscenza, e contro la c.d. evizione, ossia il caso in cui un terzo rivendica la proprietà del bene. Salvo che il venditore abbia riconosciuto ovvero occultato i vizi, l’acquirente deve denunciarli entro 8 giorni dalla consegna del bene (vizi apparenti) o dalla loro scoperta (vizi occulti), a pena di decadenza. Può scegliere se chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni caso, ha diritto al risarcimento del danno. L’azione giudiziale si prescrive nel termine di 1 anno dalla consegna del bene, ma se l’acquirente è convenuto dal venditore per l’esecuzione del contratto, può far valere la garanzia anche dopo l’anno, purché abbia denunciato i vizi nel termine di 8 giorni sopra menzionato. Quanto ai consumatori, il venditore è tenuto a garantire la conformità del bene al contratto per un termine massimo di 2 anni dalla consegna del bene. Il consumatore deve denunciare la mancanza di conformità nel termine di 2 anni dalla scoperta e l’azione per vizi non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi sempre dalla scoperta. Il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene; se queste sono impossibili o eccessivamente onerose, il consumatore può ottenere la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto.
Il risarcimento del danno, secondo le regole generali, deve comprendere sia il c.d. danno emergente (spese, etc.) che il c.d. lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno (prevedibile) con riferimento al valore oggettivo del bene. In cima
Nel caso in cui il bene non abbia le qualità essenziali per l’uso o quelle promesse dal venditore, l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto, con i medesimi termini di decadenza e di prescrizione previsti per i vizi. Non è necessario il rispetto dei termini indicati, ma solo del termine di prescrizione di 10 anni, nel caso in cui l’acquirente abbia ricevuto una cosa diversa da quella acquistata e voglia ottenere, secondo le regole generali (vd. sezione apposita), la corretta esecuzione del contratto o la risoluzione del medesimo per inadempimento.
Disciplina internazionale: Convenzione di Vienna del 1980; Convenzione dell’Aja del 1955; Regolamento n. 593/2008 (Paesi UE); Legge 218/95.
Nella sezione sul contratto in generale si è precisato che in linea generale le parti di un contratto internazionale possono scegliere la legge che regolerà i loro rapporti. Ciò vale anche per la vendita. Tuttavia, i soggetti che hanno (entrambi) la propria sede d’affari nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (tra cui sia l’Italia che la Confederazione Elvetica), tale scelta avrà effetto solo per gli aspetti che non sono direttamente regolati dalla Convenzione, che prevede norme sostanziali in materia di vendita, al contrario delle altre convenzioni in vigore in materia contrattuale (Convenzione dell’Aja del 1955 sulla vendita e Convenzione di Roma del 1980 sui contratti in generale), che indicano i criteri in base ai quali individuare il Paese la cui legge deve applicarsi al caso concreto. Tali convenzioni e la normativa interna di diritto internazionale di ciascun Paese si applicheranno in mancanza di scelta delle parti e per gli aspetti non regolati dalla Convenzione di Vienna ovevro ancora nel caso in cui le parti escludano espressamente, nel contratto, l’applicazione della Convenzione di Vienna. La Convenzione di Vienna disciplina, per menzionare gli aspetti di maggiore interesse, la formazione del contratto, il passaggio dei rischi, l’esecuzione del contratto, l’ipotesi di vizi e difetti della merce, il pagamento del prezzo, la conservazione dei beni, i diritti e le pretese di terzi nonché le vicende relative all’inadempimento del venditore e dell’acquirente. I principi non sono significativamente difformi dai principi di diritto italiano, ma per alcuni aspetti sono previsti termini e condizioni particolari per l’esercizio di diritti o facoltà. Ad esempio, non viene indicato un termine per la denuncia dei vizi, ma solo precisato che deve essere “ragionevole”. Nella prassi e di fatto molto dipende dal Paese nel quale una controversia si decide, in quanto i giudici di ciascun Paese tendono ad applicare le norme della Convenzione secondo i canoni interpretativi del proprio ordinamento, nonostante la raccomandazione dei legislatori internazionali di interpretarle secondo criteri internazionali. In cima
La Convenzione dell’Aja del 1955 prevede che la legge applicabile al contratto sia quella scelta dalle parti o risultante senza dubbio dalle disposizioni del contratto. In mancanza, si applicherà la legge del Paese di residenza o sede del venditore o, se l’ordine è stato ricevuto in altro Paese, la legge di quest’ultimo. Tuttavia, se l’ordine è stato ricevuto dal venditore o da un suo agente o rappresentante nel Paese di residenza dell’acquirente, si applicherà la legge di quest’ultimo Paese.
Della Convenzione di Roma del 1980 e, per i Paesi dell’UE e salve le convenzioni di cui qui si tratta, del Regolamento CE n. 593/2008, si è trattato nella parte generale, alla quale si rinvia, ricordando che la regola generale individua la legge applicabile in quella scelta dalle parti e, in mancanza, la legge del Paese con il quale il contratto ha il collegamento più stretto, presumendosi tale collegamento nel Paese della residenza o sede di chi fornisce la prestazione caratteristica (quindi il venditore, per la Convenzione di Roma) e di residenza abituale del venditore (per il Reg. 593/2008).
Quanto alla normativa interna di diritto internazionale privato, l’art. 57 della Legge 218/95 richiama integralmente le disposizione della Convenzione di Roma del 1980.
I contratti con i consumatori hanno una loro disciplina particolare, in parte nell’ambito delle convenzioni esaminate (tranne la Convenzione di Vienna) ed in parte in strumenti legislativi ad hoc.
e ese oexq/r pure parziale. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività, che si presumono incluse nella provvigione pattuita. Nella prassi, è usuale tuttavia che il preponente concorra in tali spese, purché non in misura tale da trasferire l’intero rischio imprenditoriale sul preponente. Il preponente è tenuto a versare all’Enasarco contributi periodici in favore dell’agente, a titolo di accantonamento dell’indennità di fine rapporto ed a titolo di previdenza ed assistenza. In cima
Il preponente può recedere dal contratto di agenzia senza preavviso quanto l’inadempimento dell’agente è di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto (c.d. giusta causa). L’agente può recedere senza preavviso in caso di inadempimento del preponente, con diritto al risarcimento del danno ed alle indennità di fine rapporto previste dalla legge. Nel contratto a tempo indeterminato, la parte che recede deve rispettare termini di preavviso non inferiori ad 1 mese nel primo anno di durata, 2 mesi sino al secondo e così via sino a 6 mesi per il sesto anno ed oltre. Gli Accordi Economici Collettivi di settore (validi per gli iscritti alle organizzazioni sindacali) prevedono diversi e specifici termini di preavviso e prevedono anche la possibilità si sostituire il termine di preavviso con una indennità.
In caso di cessazione del contratto di agenzia, ricorrendone i presupposti, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto. Il codice civile non stabilisce l’ammontare dell’indennità ma solo un tetto massimo: non può eccedere una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni o nella durata del contratto se inferiore. L’agente può chiedere anche il risarcimento del danno ulteriore. Gli Accordi Economici Collettivi prevedono invece precisi criteri per determinare l’indennità, sulla base della suddivisione in cosiddette indennità di scioglimento, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. All’agente spetta altresì una indennità ulteriore nel caso in cui il contratto prevedesse un patto di non concorrenza per un periodo successivo alla cessazione del contratto.
Le controversie in materia di agenzia sono di competenza esclusiva del Tribunale del lavoro, salvo che l’agente si avvalga di una organizzazione aziendale che escluda la natura personale dell’attività ovvero l’attività è prestata attraverso una società.
Disciplina internazionale: Regolamento CEE 593/2008 (Paesi UE); Convenzione di Roma del 1980.
Vale anche per l’agenzia il principio della libertà di scelta delle legge applicabile al rapporto, ed, in mancanza, l’applicazione della legge del Paese nel quale l’agente presta la propria attività, identificata come prestazione caratteristica del contratto. E’ da osservare che la giurisprudenza fa spesso riferimento all’obbligazione dedotta in giudizio, applicando quindi la legge del Paese nel quale il preponente ha la propria residenza o il proprio domicilio nel caso in cui si discuta dell’inadempimento del medesimo. Devono comunque ritenersi imperative e quindi non derogabili quelle relative alle indennità dovute all’agente secondo le norme del Paese di esercizio dell’attività. In cima
A cura di: LEAD Studio Legale
Ultimo aggiornamento: 17/5/2011
















