LE ALTRE IMPOSTE
Le altre imposte dirette colpiscono il reddito delle attività produttive e il patrimonio sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche.
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive
La tassazione delle attività produttive si basa essenzialmente sull’IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive si calcola sul valore aggiunto annuo prodotto da:
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a) persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività imprenditoriale, arti e professioni, considerando solo il valore prodotto da attività svolte nel territorio dello Stato;
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b) società di capitali ed enti commerciali, residenti nel territorio dello Stato considerando solo il valore prodotto da attività svolte nel territorio dello Stato;
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c) società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti, residenti nel territorio dello Stato considerando solo il valore prodotto da attività svolte nel territorio dello Stato;
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d) enti non commerciali, pubblici e privati, e amministrazioni pubbliche, residenti nel territorio dello Stato considerando solo il valore prodotto da attività svolte nel territorio dello Stato;
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e) società ed enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato considerando solo il valore prodotto da attività svolte nel territorio dello Stato per un periodo prolungato di almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione.
Il valore aggiunto consiste nel valore della produzione netta determinabile come differenza tra i ricavi e compensi tipici dell’attività, imprenditoriale o professionale, e i costi per l’acquisto di materie prime, beni strumentali e servizi.
L’imposta colpisce quindi il “valore aggiunto” prodotto dall’impresa, indipendentemente da come viene distribuito tra salari, interessi e profitti, i cui costi non vengono considerati e pertanto assoggettati a tassazione.
L’aliquota d’Imposta è proporzionale e pari al 4,25% del valore della produzione netta imponibile risultante fino al 2007 e pari al 3,90% del valore della produzione nettaimponibile risultante dal 2008.
Il valore della produzione netta imponibile è calcolato applicando contemporaneamente la normativa fiscale specifica per taluni elementi reddituali prevista in ambito IRES e la normativa fiscale specifica per tipologia di soggetti e di attività prevista appositamente per l’IRAP.
L’Imposta liquidata deve risultare da un’apposita Dichiarazione dei Redditi da presentare alla Pubblica Amministrazione Italiana entro la fine di settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il reddito tassato.
L’Imposta Comunale sugli Immobili
La tassazione del patrimonio si basa essenzialmente sull’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili.
L’Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, residente o non residente nel territorio dello Stato, possegga a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto d’uso o abitazione o di superficie, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato.
L’Imposta si calcola sul valore degli immobili determinato applicando dei coefficienti di moltiplicazione alla "rendita catastale" o, in caso di immobili strumentali di carattere industriale non accatastati, considerando il valore di iscrizione in bilancio degli immobili.
L’aliquota d’Imposta è proporzionale, stabilita annualmente da ciascun Comune, e può variare dal 4 al 7% del valore degli immobili.
Il Comune può prevedere agevolazioni e meccanismi di esenzione totale o parziale a favore di particolari immobili, costituenti ad esempio l’abitazione principale, o a favore di situazioni economiche svantaggiate di possesso.
L’Imposta è liquidata in due rate, la prima a giugno e la seconda a dicembre.
La situazione di “possesso” di immobili deve risultare da un’apposita Dichiarazione da presentare alla Pubblica Amministrazione Italiana “una tantum”, ovvero ogniqualvolta si verifichi una variazione nel patrimonio immobiliare del contribuente, entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi IRE/IRES relativa all’anno in cui la situazione di “possesso” è variata.
L’Imposta sulle Successioni e sulle Donazioni
La tassazione dei trasferimenti patrimoniali si baserebbe essenzialmente sull’Imposta sulle Successioni e sull’Imposta sulle Donazioni.
L’Imposta sulle Successioni e sulle Donazioni, soppressa nel 2001, è stata reintrodotta.
Come in passato, l’Imposta sulle Successioni e sulle Donazioni è dovuta da chiunque riceva a causa di morte o per donazione beni o diritti, anche esistenti all’estero.
L’Imposta si calcola applicando le specifiche aliquote proporzionali al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario.
L’aliquota d’Imposta è proporzionale e varia dal 4% applicabile a beneficiari quali coniuge e parenti in linea retta (genitori, figli, …), al 6% applicabile a fratelli, sorelle e affini (cognati,…), all’8% applicabile a tutti gli altri beneficiari.
Sono previste soglie di esenzione per i trasferimenti ai famigliari stretti (Euro 1.000.000 per ogni beneficiario che sia coniuge o parente in linea retta; Euro 100.000 per ogni beneficiario che sia fratello o sorella).
Sono altresì esenti i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, di azioni o quote sociali effettuati a favore di discendenti che proseguano l’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni.
Vi è un obbligo di presentazione della Dichiarazione di Successione, a carico degli eredi, entro 12 mesi dall’apertura della successione.
A cura di: Traverso & Partners
Aggiornato il: 07/03/2013
















