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SOCIETA' DI CAPITALI

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SOCIETÀ DI CAPITALI

Tipi societari: società a responsabilità limitata e società per azioni

La società a responsabilità limitata è sicuramente il tipo più semplice e duttile tra le società di capitali: esso consente di gestire, in forma societaria, imprese di piccole e medie dimensioni e si presta particolarmente alla gestione di quelle che potremmo definire imprese a ristretta base societaria o imprese “familiari”.
La costituzione, come per tutte le società di capitali, deve avvenire in forma di atto pubblico notarile ed è soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, iscrizione che segna anche il momento di venuta ad esistenza della società come persona giuridica e quindi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

La società a responsabilità limitata deve essere costituita con un capitale sociale minimo di 10.000 euro, che deve essere interamente sottoscritto dai soci. Oltre al denaro, che è il conferimento “normale” ed ordinario, nonché l’unico, se i soci non stabiliscono diversamente nell’atto costitutivo, possono essere conferiti nella srl, sia in sede di costituzione che in sede di successivi aumenti di capitale, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica e quindi, a titolo esemplificativo: beni mobili e immobili, crediti, aziende, beni immateriali (come marchi, brevetti, know-how), ma anche prestazione d’opera o di servizi da parte dei soci a favore della società.

Ove il conferimento avvenga in denaro, deve essere versato in Banca, prima della costituzione, in un apposito conto provvisorio, almeno il 25% del capitale sottoscritto, salvo il caso della costituzione di società unipersonale, nel qual caso il versamento del capitale deve essere integrale. Il versamento del 25% o del 100% del capitale sociale può essere sostituito dalla stipulazione, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ove il conferimento abbia invece ad oggetto beni in natura o crediti, esso dovrà essere oggetto di apposita relazione di stima, giurata, redatta da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati ad opera del socio conferente.
Da ultimo, ove il conferimento abbia ad oggetto la prestazione di opera o di servizi a favore della società, esso dovrà avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui gli obblighi assunti dal socio vengano garantiti per l’intero valore ad essi assegnato.

Nella società a responsabilità limitata, ove non sia diversamente stabilito dai soci, la quota di partecipazione degli stessi al capitale sociale è proporzionale al loro conferimento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. E’ anche possibile tuttavia, che dette regole di proporzionalità vengano derogate, ovvero è possibile:

a) che il valore del conferimento non sia proporzionale alla quota di partecipazione del socio al capitale sociale, che potrà essere inferiore o superiore a quanto conferito, a condizione che il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale;

b) che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La legge prevede che, ove non sia diversamente disposto dai soci, l’amministrazione sia affidata ad uno o più soci: ciò che importa la normale coesistenza di almeno due organi societari: la compagine di tutti i soci, da un lato, cui comunque sono affidate almeno le decisioni in ordine all’approvazione del bilancio e alla distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, l’eventuale nomina del collegio sindacale, le modificazioni dell’atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina e la revoca dei liquidatori e l’attribuzione ad essi dei poteri inerenti la liquidazione; gli amministratori, dall’altro lato, cui è affidata la gestione dell’impresa sociale.

Tuttavia l’atto costitutivo potrebbe prevedere di ampliare le competenze decisionali dei soci, anche in materia gestoria, fino ad affidare l’amministrazione a tutti i soci, senza più distinzione, dunque, tra soci e amministratori, con l’avvertenza che i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi sono solidalmente responsabili con gli amministratori degli eventuali danni che ne derivino; oppure l’atto costitutivo potrebbe irrigidire la distinzione tra i due organi, sì da creare un’assemblea, con le sole competenze “minime” sopra viste, ed un organo amministrativo, cui solo compete la gestione della società.

Anche le modalità di funzionamento degli organi societari, una volta creati, possono essere più o meno semplificate, limitando il metodo assembleare (sia per le decisioni dei soci che per quelle degli amministratori) ai soli casi inderogabilmente previsti dalla legge e consentendo invece che negli altri casi le decisioni siano adottate mediante un procedimento di consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Sul fronte dell’amministrazione, si può invece prevedere, oltre ai tradizionali amministratore unico e consiglio di amministrazione, anche il sistema dell’amministrazione pluripersonale non collegiale, ovvero l’attribuzione del potere di amministrare la società a due o più amministratori, cui tale potere compete in via congiunta o disgiunta, senza formazione di un consiglio di amministrazione.

Ulteriore caratteristica di semplificazione delle società a responsabilità limitata rispetto alle altre società di capitali è la non necessarietà dell’organo di controllo, che può, purtuttavia, essere sempre facoltativamente nominato: la nomina del collegio sindacale è infatti obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro, ovvero se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

La società per azioni rappresenta il tipo di società elettivo della media e grande impresa, per la duplice caratteristica della limitazione del rischio individuale dei soci, da un lato, e la possibilità di pronta mobilitazione dell’investimento, dall’altro. In essa infatti:

- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio;

- la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120.000 euro che deve essere interamente sottoscritto e versato almeno per il 25%, salvo che si tratti di società costituita da un unico socio. Oltre che per il tramite della società unipersonale, con la riforma del diritto societario è stato inserito un nuovo istituto che consente di limitare il rischio d’impresa: quello dei patrimoni destinati ad uno specifico affare: la società, cioè, resta unica ma nel suo ambito sono individuati uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni economiche. Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente. Non possono tuttavia formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, che solo possono costituire oggetto di eventuali prestazioni accessorie. I beni in natura ed i crediti conferiti devono essere oggetto di una relazione giurata di stima da parte di un esperto designato dal Tribunale. La relazione in parola tuttavia, a seguito delle modifiche apportate, tra gli altri, all'art. 2329 c.c. e dell'aggiunta degli articoli 2343-ter e 2343-quater c.c. ad opera del D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, attuativo della direttiva 2006/68/CE, non è più necessaria in alcuni casi:

- quando il conferimento ha ad oggetto valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1 commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;

- quando il conferimento ha ad oggetto beni in natura o crediti (diversi da valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario) iscritti in bilancio di società soggetta a revisione legale, purchè la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione di detti beni, ed il valore ad essi attribuito corrisponda al valore equo ricavato dal bilancio approvato da non oltre un anno;

- quando il conferimento ha ad oggetto beni in natura o crediti (diversi da valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario) che sono stati oggetto di perizia redatta da un esperto, indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità, nei sei mesi precedenti il conferimento, ed il valore equo ad essi attribuito corrisponde al valore della perizia.

Chi conferisce beni o crediti senza perizia di stima da parte di un esperto designato dal Tribunale dovrà comunque allegare all'atto costitutivo della società la documentazione dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di beni diversi da valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, delle condizioni che escludono la necessità della relazione.

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni, che devono essere tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti. E’ possibile tuttavia che vengano create tipologie diverse di azioni, quali ad esempio azioni senza diritto di voto, azioni di risparmio, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o postergate nella divisione delle perdite. Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili; è possibile tuttavia inserire nello statuto sociale limiti alla circolazione delle azioni, sia per l’ipotesi che il trasferimento avvenga per atto tra vivi che per l’ipotesi che il trasferimento avvenga a causa di morte ed è finanche possibile prevedere l’intrasferibilità assoluta delle stesse. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, ovvero qualora lo statuto subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso.

La gestione dell’impresa sociale spetta inderogabilmente ed esclusivamente agli amministratori, mentre il controllo sulla gestione è attribuito ad un collegio sindacale al quale, salvo taluni casi, può essere attribuito anche il controllo contabile della società.


A cura di:
SLA Studio Legale Associato
Aggiornato il: 6 giugno 2011



 


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